Osservatorio antimafia - Esito positivo del controllo giudiziario: non è precluso il rinnovo dell'interdittiva per nuovi sintomi del condizionamento mafioso

Titti Ferro
10 Marzo 2023

La Prefettura, a seguito di controllo giudiziario dall'esito positivo, può ribadire la misura interdittiva, ma è necessario che essa ponga in evidenza elementi nuovi, espressivi di un “quid pluris”, in termini di condizionamento mafioso, non adeguatamente colti in sede di controllo giudiziario e/o da essa diversamente valutati, tali da collocare il pericolo di contagio mafioso dell'impresa ad un livello di intensità superiore rispetto a quello della mera “occasionalità”.

Il caso. Il tema principale della controversia trattata dalla III sez. del Consiglio di Stato, attiene alle modalità di riesercizio del potere interdittivo da parte della Prefettura nella peculiare ipotesi in cui l'impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva, avendo impugnato il relativo provvedimento, abbia fatto richiesta - al tribunale competente per le misure di prevenzione - di applicazione, ex art. 34 bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del controllo giudiziario esplicabile nelle forme e con gli strumenti di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, ed esso si sia concluso con esito positivo.

Sulla scorta di un orientamento consolidato (Cons. Stato, 21 ottobre 2022, n. 9021; Cons. Stato n. 1049/2021) la terza sezione ha affermato che deve necessariamente sussistere un rapporto di razionale coordinamento tra l'originaria misura interdittiva, l'ammissione al controllo giudiziario, l'esito dello stesso e il rinnovato esercizio del potere interdittivo, coordinamento che deve trovare adeguato riflesso nella componente motivazionale dell'eventuale rinnovato provvedimento interdittivo.

Considerato che l'accesso alla misura preventiva del controllo giudiziario presuppone l'”occasionalità” del pericolo di condizionamento mafioso, al fine di superare l'effetto emendativo riconducibile all'esito positivo del controllo la Prefettura, nel rinnovare il provvedimento interdittivo, dovrà porre in evidenza elementi, non emersi nell'ambito del controllo o da essa diversamente valutati, dimostrativi che il pericolo di influssi mafiosi non era solo “occasionale” ma stabile e strutturato.

Spetterà al giudice amministrativo, in sede di sindacato avente ad oggetto il nuovo provvedimento interdittivo eventualmente adottato dall'Amministrazione all'esito del

procedimento di riesame e di aggiornamento dell'originaria interdittiva conseguente al controllo giudiziario - o collocato a ridosso della sua conclusione - verificare quali siano i conseguenti riflessi - ove quel rapporto non trovi concreto riscontro nelle modalità di rinnovato esercizio del potere interdittivo - sul relativo provvedimento concluso.

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