Il TAR, accogliendo il ricorso promosso per l'ottemperanza del giudicato derivante da un decreto ingiuntivo, nominava il commissario ad acta.
L'ausiliario del giudice accertava il pagamento del debito da parte dell'amministrazione resistente effettuato prima dell'emissione del titolo esecutivo.
L'amministrazione resistente, quindi, impugnava la sentenza del TAR di accoglimento del ricorso in ottemperanza.
Tanto premesso, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello evidenziando che il pagamento del debito effettuato dall'amministrazione appellante estingue l'obbligazione anche se effettuato in epoca antecedente alla sentenza che dispone la condanna al pagamento della somma.
Il Collegio, pertanto, afferma che il debitore può chiedere al giudice di esecuzione – sostanzialmente con una exceptio doli - di rilevare il precedente pagamento, configurandosi, tale difesa, come una eccezione in senso lato, dal momento che l'avvenuto pagamento, finanche parziale, può essere rilevato anche d'ufficio, quando emerga dagli atti.