Il giudice amministrativo può liquidare le spese processuali dopo la declaratoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario

Redazione Scientifica
10 Marzo 2023

Il TAR può liquidare le spese processuali per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato successivamente alla dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario da parte della Corte di cassazione, all'esito del conflitto negativo di giurisdizione.

La Corte di cassazione, a seguito del conflitto negativo di giurisdizione, sollevato nell'ambito di un processo in cui la ricorrente era stata ammessa al patrocinio dello Stato, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, non statuendo, tuttavia, sulle spese del giudizio dinanzi ad essa.

Il TAR territorialmente competente, presso cui l'avvocato della ricorrente ha presentato la domanda di liquidazione delle competenze spettanti per l'attività professionale svolta innanzi al Supremo Consesso, ha liquidato, quindi, dette spese processuali.