Gli accordi di ristrutturazione dei debiti come previsti dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCI) introdotto dal D.Lgs. 14/2019 rappresentano l'evoluzione dell'istituto già previsto nella legge fallimentare del RD 267/1942 e riformato per consentirne – come osservato dalla relazione accompagnatoria alla legge delega di riforma – “un migliore inserimento nel quadro sistematico che s'intende disegnare” con l'intento di ottenere una “rivitalizzazione” dello strumento. Semplificandone ed incentivandone l'aspetto negoziale, l'istituto si prefigge il superamento della crisi dell'impresa mediante un accordo da raggiungere dal debitore con un numero qualificato di creditori, assicurando al contempo ai creditori estranei alla negoziazione e non aderenti un pagamento integrale secondo modalità e termini prestabiliti. Le linee portanti dell'istituto non sono state modificate dal CCI che, confermandone l'impianto complessivo per quanto attiene gli aspetti di diritto sostanziale, introduce tuttavia alcune importati novità - al fine di rendere più fruibile l'utilizzo degli accordi secondo gli intenti dell'art. 5 della legge delega n. 155/2017 - tra le quali, in particolare: (i) la riduzione, in specifiche fattispecie, della soglia di crediti con i quali trovare un accordo nonché (ii) l'ampliamento, a determinate condizioni, delle ipotesi di estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei.