Il decreto PNNR3 e le modifiche al CCII

Paola Barisone
Luigi Ruggiero
10 Marzo 2023

Nel presente contributo gli autori prendono in esame le novità al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza entrate in vigore il 25 febbraio 2023 a seguito della pubblicazione sulla GU del DL n. 13/2023.
Le modifiche rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri

Il DL 24 febbraio 2023 n. 13 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023 contiene, all'art. 38, le disposizioni in materia di crisi di impresa.

Il testo definitivo del Decreto Legge, rispetto a quello licenziato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio scorso, non contiene più la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 39 (ora art. 38 DL 13/2023) che consentiva al debitore, nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, di raggiungere un accordo con i creditori istituzionali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps e Inail) per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi, e dei debiti per accessori, funzionale al buon esito delle trattative, mediante verbale sottoscritto davanti al tribunale, secondo il modello del verbale di conciliazione, all'esito di un procedimento che si sarebbe dovuto svolgere nelle forme del procedimento camerale.

L'eliminazione del comma 2 dal testo licenziato dal Consiglio del Ministro è probabilmente legata alla mancata valutazione degli effetti della predetta misura sul bilancio dello Stato e pertanto si auspica che in sede di conversione in legge del decreto, la misura possa essere ricompresa.



Le altre novità

Nell'ambito della composizione negoziata, permangono invece le altre disposizioni:

  • Il comma 1 dell'art. 38 DL 13/2023 prevede l'incremento a 120 del numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, nel caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto ex art. 23 c. 1 lett. a) CCI o dell'accordo ex art. 23 c. 1 lett. c) CCI incrementando così la rateizzazione già prevista dall'articolo 25-bis c. 4 del D.Lgs. 14/2019 prevista nella misura di 72 rate.
  • Il comma 2 dell'art. 38 DL 13/2023 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, abbiano raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, già prevista dall'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento. Si tratta di una novità rilevante atteso che fino ad oggi il codice della crisi non aveva espressamente regolamentato l'applicazione di questa fattispecie alla composizione negoziata.
  • Il comma 3 dell'art. 38 DL 13/2023 è destinato a consentire lo sblocco delle istanze di composizione negoziata pendenti in attesa di nomina dell'esperto per le quali le Camere di commercio non danno corso, per incompletezza della documentazione prevista dalla legge, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 c. 7 CCI, in particolare in mancanza delle certificazioni previste dall'art. 17 c. 3 lett. e), f) e g) del CCI (ovverosia il certificato unico dei debiti tributari, i certificati dei debiti contributivi e per premi assicurativi e la certificazione sulla situazione debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione). Si prevede pertanto che le singole certificazioni possano essere sostituite dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46 del DPR 445/2000 con la quale l'impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l'istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti. Quest'ultima disposizione si applica a tutte le istanze presentate alla data di entrate in vigore del decreto ed a quelle presentate sino al 31 dicembre 2023.
  • Il comma 4 dell'art. 38 DL 13/2023, infine,intende evitare i problemi applicativi e di spesa che scaturiscono dall'art. 199 c. 1 CCI – che prevede l'assegnazione da parte della Cancelleria al momento della pubblicazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, del domicilio digitale di ciascuna procedura – rinviandolo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.



Conclusioni

Le misure contenute nei commi da 1 a 3 dell'art. 38 DL 13/2023 sono volte ad agevolare l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi di impresa, mentre il comma 4 è finalizzato ad evitare problemi applicativi di spesa legali alla creazione del domicilio digitale per ciascuna procedura.

Si auspica che la disposizione presente nel testo licenziato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio scorso che consentiva al debitore, nell'ambito della composizione negoziata, di raggiungere un accordo giudiziale con i creditori istituzionali per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi funzionale al buon esito della trattativa, superate le problematiche di copertura finanziaria, possa essere riproposta in sede di conversione in legge del DL 24 febbraio 2023 n. 13.



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