Non è certo questa la sede per valutazioni di carattere etico-sociale trattandosi di scelte politiche liberamente decise dal Parlamento per cui vanno compiutamente applicate. Resta sempre il solito interrogativo volto a chiarire se, nonostante i tentativi ormai attivati da tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi decenni, si riesca davvero a cercare un rapporto fisco-contribuente che sia costruito effettivamente sulla reciproca buona fede e non, come sempre, sul piano conflittuale, a prescindere da chi puntualmente beneficia di questa tipologia di provvedimenti, certamente condivisibili nelle finalità, meno nei risultati concreti realizzati.
A fattor comune gli aspetti di maggiore rilevanza sono diversi: mancato pagamento delle sanzioni (ovvero loro riduzione), mancato pagamento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, omesso pagamento dell'aggio di riscossione, possibile rateizzazione. I contribuenti interessati, per contro, dovranno versare, oltre alla maggiore imposta contestata, le spese di notifica delle cartelle di pagamento, gli interessi di dilazione al 2% ove venga utilizzata la rateizzazione, le spese di rimborso per le procedure esecutive.
Al riguardo, poi, è bene ricordare che, per evidenti vincoli comunitari, alcune controversie non potranno essere definite.
In particolare, sono escluse dalla definizione agevolata le risorse proprie dell'Unione europea, l'IVA riscossa all'importazione, i crediti conseguenti a seguito di condanne inflitte dalla Corte dei Conti, le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato indebitamente percepiti, le somme dovute a seguito di provvedimenti di carattere penale/multe, ammende, sanzioni pecuniarie, sanzioni diverse da quelle aventi carattere tributario ovvero in materia previdenziale.
Una differente disciplina riguarda, per contro, i carichi derivanti dall'irrogazione di sanzioni per violazioni del Codice della strada ovvero per le altre sanzioni amministrative.
Per dette violazioni sono escluse dal pagamento soltanto le somme dovute a titolo di interessi, di maggiorazioni, gli interessi di mora e di rateizzazione nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Al fine di agevolare la definizione delle pendenze l'Agenzia delle Entrate-riscossione ha emanato la circolare 13/01/2023, n. 1/E e aggiornato il portale tenendo conto che è stato lo stesso legislatore a definire il time table degli adempimenti e la disciplina del procedimento per la corretta quantificazione delle somme dovute.
Sotto tale aspetto occorre doverosamente dare atto che il compito dei contribuenti (e, soprattutto, dei consulenti), è oggettivamente agevolato, fermo restando che non mancano tuttora zone d'ombra sulle quali, come spesso avviene, solo attraverso le risposte dell'Agenzia (c.d. FAQ) ed, eventualmente, della giurisprudenza è possibile fornire indicazioni precise, fermo restando i limiti di tale soluzione, certamente censurabile sul piano strettamente giuridico.
Occorre fornire certezze sia ai contribuenti, al fine di porli nelle condizioni di decidere previa valutazione di elementi informativi corretti e completi; sia agli organi di controllo al fine di indirizzare azioni preventive e repressive in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Soltanto in tal modo sarà possibile incentivare l'utilizzo dello strumento agevolativo.
Sul piano pratico, i contribuenti interessati possono inoltrare (direttamente o tramite intermediari) la domanda di adesione alla definizione agevolata on line da presentare accedendo in area riservata tramite le comuni credenziali (SPID, CNS, o CIE) ovvero in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.
Sempre al fine di semplificare il procedimento i soggetti interessati possono accedere, on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di richiedere ed ottenere il prospetto informativo recante l'elenco dei debiti che possono essere definiti in modo agevolato affidati all'Agenzia dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.