La valenza organizzativa interna di alcuni indirizzi PEC
13 Marzo 2023
La doglianza è fondata. L'istanza di riesame è stata spedita ad uno dei due indirizzi PEC indicati, per cui la declaratoria di inammissibilità è illegittima. Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che in tema di disciplina pandemica da COVID-19, «nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo PEC dell'Ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), del d.l. citato esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del provvedimento direttoriale» (Cass. n. 24953/2021).
Inoltre, viene anche precisato che se i dirigenti degli uffici giudiziari ritengono di individuare degli indirizzi (PEC) “dedicati” per la ricezione di alcuni atti (possibilità legittima, non vietata da alcuna norma), «tali disposizioni assumono valenza solo organizzativa interna, benchè resa pubblica con modalità di comunicazione esterne da parte degli uffici».
Per tutti questi motivi la S.C. annulla senza rinvio l'ordinanza in oggetto.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |