Ponendo particolare attenzione al dovere che i genitori hanno di contribuire al mantenimento della prole si evidenzia facilmente come la regolamentazione dello stesso sia uno tra i temi più dibattuti. Non mancano, infatti, profili poco chiari che sollevano problematiche e dubbi di vario genere a cui la giurisprudenza cerca, per quanto possibile, di fornire adeguate risposte ma non sempre costanti e concordanti. Una tra le questioni più discusse in proposito resta ancora oggi quella sulla qualificazione e precisa distinzione tra ‘‘spese ordinarie'' e ‘‘spese straordinarie''.
Le spese per i figli sono numerose e variegate.
La legge non specifica tuttavia quali spese debbano rientrare nel contributo ordinario al mantenimento (spese ordinarie) e quali fuoriescano dall'importo mensile forfettizzato (spese straordinarie) ma prevede solo in generale l'obbligo di mantenimento che grava in capo ai genitori.
Tanto che la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie continua a essere ancora oggi oggetto di accesi conflitti tra i genitori sia in ordine alla loro specifica qualificazione e regolamentazione delle modalità di contribuzione da parte di ciascuno di loro sia riguardo la necessità o meno di una preventiva concertazione tra le parti sulla spesa da affrontare.
È frequente, infatti, che il genitore al quale spetta il rimborso delle spese straordinarie tende a far rientrare poche spese nell'assegno ordinario e considerarne molte quali “straordinarie”. Viceversa il genitore tenuto al rimborso tende a far rientrare la maggior parte delle spese nell'assegno ordinario, salvo rimborsare poche spese imprevedibili ed eccezionali, e previo suo assenso alla spesa.
Nel silenzio del legislatore, è sempre stata quindi la giurisprudenza prima (e i Protocolli siglati dai Tribunali dopo) a dover sopperire alle lacune normative trovando risposte adeguate ai casi concreti.
È compito del giudice individuare, per quanto possibile in modo analitico e dettagliato lì dove sorgano contrasti tra i genitori, quali spese vadano ascritte all'una o all'altra categoria.
Andando con ordine:
a) Le spese di natura ordinaria
Il contributo al mantenimento fissato in sede di separazione, divorzio o regolamentazione dei rapporti con i figli, soddisfa solo le esigenze periodiche fisse della prole (il c.d. ménage quotidiano).
Per giurisprudenza costante (Cass. civ., 19 luglio 1999, n. 7672; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6201; Cass. civ., n. 23411/2009) sono infatti da ritenersi ordinarie, e quindi già comprese nell'assegno, solo quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole.
Esse hanno le seguenti caratteristiche: prevedibilità, frequenza e ripetibilità, nonché valore economico adeguato al tenore di vita della famiglia.
Le spese ordinarie, già ricomprese nell'assegno, riguardano comunque esigenze attuali e prevedibili dei figli e che essendo legate alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale.
b) Le spese straordinarie
L'assegno perequativo mensile non è di per sé idoneo a fronteggiare tutte le necessità sopravvenute dei figli.
La realtà quotidiana, infatti, fa venire in evidenza esigenze della prole imprevedibili ed eccezionali che comportano l'esborso di rilevanti somme di denaro rispetto alla misura del contributo di mantenimento.
Pertanto, si manifesta sovente la necessità di sostenere spese ulteriori, spesso onerose, che si aggiungono agli importi versati a titolo di assegno di mantenimento versato dal genitore non collocatario.
Trattasi delle c.d. spese straordinarie da intendersi come le spese occasionali, gravose quanto ad esborso, ossia quelle che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, il cui ammontare esorbita rispetto alle ordinaria possibilità dei genitori ed altera in modo sensibile la regolamentazione stabilita con la determinazione dell'assegno di mantenimento ordinario; esse presentano carattere eccezionale o episodico, la cui necessità sorge improvvisamente o non abitualmente e di cui non è possibile predeterminarne in anticipo l'importo (Cass. civ., 19 luglio 1999, n. 7672; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6201; Cass. civ., 4 novembre 2009, n. 23411; tra le pronunce dei giudici di merito v. a titolo esemplificativo Trib. Firenze, n. 3204/ 2005; Trib. Taranto, 22 febbraio 2010, n. 321; Trib. Palermo, 9 ottobre 2012, n. 4214; Cass. n. 9372/2012; Cass. n. 11894/2015).
Esse sono, quindi, determinate da circostanze occasionali e legate ad eventi non ricorrenti i bisogni economici routinari (ad esempio le rette di scuole private, le ripetizioni, i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; i centri estivi, i viaggi di istruzione o le vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, l'acquisto della macchina o del motorino, le spese per l'attività sportiva, quelle per interventi chirurgici, per l'oculista o il dentista, per visite mediche specialistiche).
Il provvedimento giudiziario che definisce la separazione, il divorzio o la cessazione della convivenza tra genitori non coniugati stabilisce la misura in cui ogni genitore partecipa alle spese straordinarie.
Esse, per loro natura, devono considerarsi separatamente rispetto all'assegno periodico di mantenimento (c.d. spese extra assegno) e non possono esservi incluse in via forfettaria, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento, nonché di interesse della prole.
Tali spese possono essere poste a carico di ciascun obbligato per una quota paritetica, per quote differenti in considerazione della maggiore capacità contributiva e di mantenimento, ovvero anche integralmente a carico di un solo genitore.
La suddivisione è, nella maggior parte dei casi, determinata nella misura del 50%, soprattutto quando vi è una rilevante differenza tra le situazioni economiche dei due genitori (Cass. n. 18869/2014).
Mentre, quindi, le spese ordinarie sono finalizzate a soddisfare i bisogni quotidiani, quelle straordinarie sono quegli esborsi di importo rilevante che recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà del contributo al mantenimento (Cass. 34100/2021; Cfr. Tribunale Prato, sent. 22 novembre 2011; Tribunale Messina, sez. I, 14 giugno 2005; App. Napoli, 6 giugno 2008, n. 2201; Trib. Firenze, sent. 27 settembre 2006; Tribunale Grosseto, 14 gennaio 2019, n.19; Trib. Savona, 11 gennaio 2019, n.34; Trib. Catania 4 dicembre 2008).
Quanto alle diverse tipologie di spese straordinarie possiamo sinteticamente menzionare le seguenti voci:
Sono da ritenersi di natura straordinaria le spese per tasse scolastiche, tasse universitarie, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche, corsi di lingue o viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento (Trib. Pisa, 20 febbraio 2010, Cass. n. 19040/2003; Cass. civ., n. 19607/2011; Trib. Roma, n. 147/ 2013), costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer (Trib. Modena 1° dicembre 2005, n. 2051).
Vengono, invece, per lo più fatte rientrare nelle spese ordinarie quelle relative all'acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola e della quota di iscrizione alle gite scolastiche (Cass. n. 16664/2012; Cass. n. 11316/2011).
Anche la mensa scolastica viene considerata dalla giurisprudenza prevalente un costo già compreso nell' assegno mensile al pari del vitto domestico (Trib. Milano 27 novembre 2013; Trib. Novara, 26 marzo 2009; Trib. Roma, 9 ottobre 2009). Dall'ordinarietà della necessità deriva, quindi, l'ordinarietà della spesa.
L'altra categoria di esborsi particolarmente rilevante è quella concernete le esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie''.
Rientrano tra le prime, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente (quali antibiotico, antipiretico, sciroppo espettorante) e necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita quotidiana di un minore, visite di controllo routinarie (Trib. Catania, 4 dicembre 2008; Trib. Catania 4 dicembre 2008; App. Catania, 29 maggio 2008 e App. Catania 5 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618/2011).Sono invece considerate ''straordinarie'' le spese affrontate per le cure odontoiatriche, per l'acquisto di occhiali da vista o di farmaci particolari, visite specialistiche, interventi chirurgici, pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapie, trattamenti psicoterapeutici, nonché spese per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio (cfr. Cass. n. 8995/1992).
- Le spese extrascolastiche e sportive
Tra le spese del minore rientrano anche quelle sportive e per i momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Basti pensare all'acquisto di un computer o quello di un motorino, qualificate come ''spese straordinarie'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Trib. Ragusa, n. 278/2011; n. 243/2011).
Se l'apporto della giurisprudenza di legittimità è stato quello di fornire i criteri di massima per distinguere fra spese ordinarie e straordinarie, i giudici di merito hanno cercato individuare, in modo sempre più analitico, le varie voci da includere nell'una o nell'altra tipologia attraverso l'elaborazione dei protocolli di intesa, spesso trasfusi negli stessi provvedimenti giudiziari, i quali contengono un'elencazione specifica e dettagliata anche di tutte le spese da ritenersi straordinarie in modo da cercare di ridurre i possibili contrasti fra i genitori in ordine al pagamento di quanto dovuto “extra – assegno” (Cass. n. 11316/2011).
In detti protocolli (vengono indicate alcune prescrizioni idonee a determinare, con chiarezza e in via preventiva, non solo le tipologie di spese di carattere ordinario ma anche quelle di carattere “straordinario” con specifica dei criteri e delle condizioni per la loro rimborsabilità in favore del genitore che le ha anticipate.