Nonostante l'art. 30 del Codice sia rubricato come «azione di condanna» in termini generali, la maggior parte delle disposizioni (commi da 2 a 6) riguardano la condanna al risarcimento del danno e costituiscono il tentativo di dare una disciplina compiuta alle modalità di esercizio dell'azione risarcitoria nel processo amministrativo. A rafforzamento dei criteri di riparto di giurisdizione, contenuti nell'art. 7 c.p.a., è ribadito che di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo. La previsione con maggiore carattere innovativo è senza dubbio quella con cui è stato superato il principio della c.d. pregiudiziale amministrativa ed è stato introdotto un termine di decadenza per proporre la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi (centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo), che ha superato il vaglio di costituzionalità. Nel nuovo sistema l'impugnazione dell'atto fonte del danno non è pregiudiziale, ma è rilevante ai fini dell'esame della domanda di risarcimento e il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. In caso di proposizione della domanda di annullamento il ricorrente può scegliere se proporre la domanda di risarcimento contestualmente al ricorso introduttivo, o nel corso del giudizio di annullamento con motivi aggiunti o entro il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Per il danno derivante dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (c.d. danno da ritardo), la domanda di risarcimento deve essere proposta entro 1 anno e 120 giorni dalla scadenza del termine per provvedere. Viene anche precisato che nel processo amministrativo il risarcimento del danno in forma specifica è un rimedio di natura risarcitoria attivabile in presenza dei presupposti previsti dall'art. 2058 c.c.