Il contratto di lavoro, regolato dall'articolo 2094 del codice civile, si risolve come qualsiasi altro tipo di contratto a seconda della durata prevista. Se la tipologia è a tempo determinato, il rapporto termina alla scadenza del termine stabilito.Nel caso la durata sia a tempo indeterminato, che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, la risoluzione può avvenire su iniziativa delle parti le quali comunicano all'altra la propria volontà di recedere.Peraltro, è noto che il datore di lavoro, salve le eccezioni previste dall'articolo 2118 (cd. area di libera recedibilità), incontra dei limiti nella possibilità di risolvere il contratto in quanto è necessaria la sussistenza di una giusta causa o un giustificato motivo.Diversamente, il lavoratore potrà decidere di risolvere il contratto in qualsiasi momento, salvo il preavviso previsto ovvero, in casi limitati, con effetto immediato.Esiste tuttavia una terza fattispecie di risoluzione del contratto non già su iniziativa di una delle parti, ma di entrambe le quali decidono di far cessare il contratto di lavoro a suo tempo stipulato.È il caso della risoluzione del contratto per mutuo consenso.