Due nuove relazioni del Massimario: conclusioni scritte del P.G. nella disciplina emergenziale e rapporto tra inammissibilità del ricorso e improcedibilità
14 Marzo 2023
Nella Relazione n. 12/2023 la Corte di cassazione approfondisce il tema dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione e ricorda che il comma 2 dell'art. 2, l. n. 134/2021, alla lett. a), ha introdotto nel Codice di rito penale l'art. 344-bis ai sensi del quale costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione:
Inoltre, viene affrontato il profilo problematico del regime temporale di applicazione della nuova causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, regolato dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge cit. Viene anche fatto un confronto tra la dottrina maggioritaria sulla legittimità costituzionale del regime intertemporale e la dottrina minoritaria sull'illegittimità costituzionale del regime intertemporale. La Relazione in oggetto illustra e sottolinea i rapporti tra improcedibilità e inammissibilità dell'atto di impugnazione e, sempre tra i temi principali, le tesi conformi e difformi del primato dell'inammissibilità sull'improcedibilità e dell'improcedibilità sull'inammissibilità dell'impugnazione.
Nella Relazione n. 13/2023, dopo aver introdotto il quadro normativo di riferimento, il Massimario approfondisce il tema del rito cartolare in appello (introdotto dall'art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 - c.d. “Ristori bis”) e in Corte di cassazione (previsto dall'art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotto, in sede di conversione, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod., poi ulteriormente disciplinato con il c.d. d.l. "Ristori" n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020), in particolare viene evidenziata la giurisprudenza sul deposito delle conclusioni del Procuratore Generale (sull'omessa formulazione e sulla comunicazione tardiva di quest'ultime in entrambe le sedi citate).
*Fonte: DirittoeGiustizia |