Nella Relazione n. 12/2023 la Corte di cassazione approfondisce il tema dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione e ricorda che il comma 2 dell'art. 2, l. n. 134/2021, alla lett. a), ha introdotto nel Codice di rito penale l'art. 344-bis ai sensi del quale costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione:
- del giudizio d'appello entro il termine di due anni (comma 1)
- del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno (comma 2).
Inoltre, viene affrontato il profilo problematico del regime temporale di applicazione della nuova causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, regolato dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge cit. Viene anche fatto un confronto tra la dottrina maggioritaria sulla legittimità costituzionale del regime intertemporale e la dottrina minoritaria sull'illegittimità costituzionale del regime intertemporale. La Relazione in oggetto illustra e sottolinea i rapporti tra improcedibilità e inammissibilità dell'atto di impugnazione e, sempre tra i temi principali, le tesi conformi e difformi del primato dell'inammissibilità sull'improcedibilità e dell'improcedibilità sull'inammissibilità dell'impugnazione.
Nella Relazione n. 13/2023, dopo aver introdotto il quadro normativo di riferimento, il Massimario approfondisce il tema del rito cartolare in appello (introdotto dall'art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 - c.d. “Ristori bis”) e in Corte di cassazione (previsto dall'art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotto, in sede di conversione, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod., poi ulteriormente disciplinato con il c.d. d.l. "Ristori" n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020), in particolare viene evidenziata la giurisprudenza sul deposito delle conclusioni del Procuratore Generale (sull'omessa formulazione e sulla comunicazione tardiva di quest'ultime in entrambe le sedi citate).
*Fonte: DirittoeGiustizia