Contrasto dell'immigrazione irregolare: il decreto in Gazzetta
14 Marzo 2023
Il Capo II del d.l. n. 20/2023 introduce alcune disposizioni in materia penale. In primo luogo, l'art. 8 prevede un inasprimento delle pene per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle due ipotesi previste dal comma 1 e dal comma 3 dell'art. 12 d.lgs. n. 286/1998. La fattispecie di cui al comma 1 (chiunque, in violazione delle disposizioni presenti nel d.lgs. n. 286/1998, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente) è punita con la reclusione da 2 a 6 anni – in precedenza la pena era da 1 a 5 anni – e con la multa di 15.000 euro. Il comma 3 descrive una serie di circostanze aggravanti dell'ipotesi delittuosa descritta in precedenza con una pena che passa dai 5 a 15 anni al range da 6 a 16 anni. Viene inoltre introdotta una nuova fattispecie di reato con l'art. 12-bis d.lgs. n. 286/1998, rubricato “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”. La fattispecie è punita con la reclusione da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una persona; da 20 a 30 anni per la morte di più persone ed è così descritta: «chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante».
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