La determinazione dell'oggetto dell'affidamento costituisce insindacabile espressione del potere discrezionale della P.A.

Simone Abrate
14 Marzo 2023

La determinazione dell'oggetto dell'affidamento, riportata nel bando di gara, costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l'Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto. Le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell'oggetto e all'esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegio.

Il caso. Un operatore economico ha impugnato gli atti di indizione di una pubblica gara, censurando le scelte operate dall'Amministrazione nella determinazione dell'oggetto dell'affidamento.

Nello specifico, la gara ha ad oggetto la fornitura di armadi compattabili particolarmente sofisticati che siano in grado di garantire, nel tempo, l'integrità dei beni di interesse culturale custoditi anche in caso di incendio. Secondo il ricorrente, invece, la p.a. vorrebbe dotarsi di una “scaffalatura mobile” (funzione primaria), con caratteristiche sì antincendio (funzione secondaria) ma strumentali soltanto in via secondaria, a proteggere il materiale ivi stoccato.

Tale errata impostazione iniziale dell'oggetto dell'affidamento, secondo il ricorrente, avrebbe inficiato le conseguenti scelte in merito alle specifiche tecniche richieste ed ai requisiti di partecipazione, ritenuti escludenti.

La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio ha verificato che le concrete e peculiari esigenze specifiche di cui la stazione appaltante si è fatta carico (dotazione di armadi compattabili piuttosto che di semplici armadi antincendio) siano “logiche e ragionevoli” e, pertanto, sottratte al sindacato di merito del giudice amministrativo.

E ciò in quanto, per consolidata giurisprudenza, la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell'oggetto e all'esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi (Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2020, n. 2186; id. sez. V, 04 novembre 2022, n. 9693; 20 giugno 2022, n. 5034).

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