Tariffe di pedaggio autostradale: illegittimo il silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'istanza di adeguamento

Redazione Scientifica
14 Marzo 2023

Il TAR Lazio si pronuncia sul mancato riscontro provvedimentale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'adeguamento delle tariffe di pedaggio con decorrenza 1° gennaio 2022.

E' illegittimo il silenzio serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'istanza avente ad oggetto l' “adeguamento delle tariffe di pedaggio con decorrenza 1° gennaio 2022” in ragione della modifica dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 162/2019, ad opera dell'art. 24, comma 10-bis, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. n. 25/2022, che ha ancora una volta prorogato la sospensione dell'applicazione dell'adeguamento tariffario autostradale per i concessionari per i quali il periodo regolatorio è scaduto. Il mancato riscontro provvedimentale, del resto, non può atteggiarsi alla stregua di un (legittimo) esonero dall'esercizio della funzione regolatoria, sostanziata dal differimento del termine di conclusione imposto ex lege; ma, dà origine ad una condotta elusiva o, peggio, soprassessoria, tale da ledere l'interesse della società ricorrente a impugnare il provvedimento conclusivo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.