Inammissibile l'istanza di accesso alle intercettazioni depositata nel Portale del Processo Telematico

Luigi Giordano
15 Marzo 2023

La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di accesso alle intercettazioni presentata alla Procura della Repubblica mediante deposito nel Portale del Processo Telematico, essendo possibile utilizzare tale modalità telematica solo per presentare "memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, c. 3, c.p.p.
Massima

È inammissibile l'istanza di accesso alle intercettazioni ex art. 268 c.p.p. presentata alla Procura della Repubblica mediante deposito nel portale del processo telematico, poiché l'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente tale modalità telematica - derogatoria rispetto alle modalità ordinarie - esclusivamente per presentare "memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.".

Il caso

Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato.

Avverso questo provvedimento, l'indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 268 c.p.p. e il vizio della motivazione della decisione del Tribunale, rappresentando di non aver avuto accesso alle intercettazioni audio-video poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. Pur avendo presentando richiesta di accesso a tali dati, la Procura della Repubblica non avrebbe mai autorizzato l'ascolto, nonostante nell'istanza si fosse specificato che la richiesta era funzionale alla formulazione dei motivi di riesame.

Il Tribunale, infatti, aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità ritenendo l'inidoneità della modalità di deposito dell'istanza di accesso mediante il portale di deposito degli atti penali e che mancherebbe la prova dell'avvenuto deposito, della tempestività della richiesta e del diniego dell'accesso.

Il ricorrente, invece, ha evidenziato la tempestività della richiesta, presentata il giorno successivo al deposito del riesame, il legittimo utilizzo del portale di deposito degli atti penali.

La questione

L'istanza di accesso alle intercettazioni può essere presentata mediante il portale di deposito degli atti penali disciplinato dall'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge n. 176 del 2020?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato anche il motivo illustrato.

Sulla base della disciplina emergenziale introdotta dall'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e delle successive modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il portale di deposito degli atti penali può essere impiegato esclusivamente per presentare “memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3 c.p.p.”.

Con successivo Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, è stata prevista la possibilità di utilizzare il portale per il deposito degli atti penali anche per il deposito delle opposizioni all'archiviazione, delle denunce di cui all'art. 333 c.p.p., delle querele ex art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale nonché per la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato.

Al di fuori di tali ipotesi, il deposito degli ulteriori atti difensivi deve necessariamente avvenire mediante la materiale presentazione, ovvero, tramite invio per posta elettronica certificata.

Secondo la Corte non è condivisibile la tesi secondo cui le menzionate previsioni normative si limitano ad individuare i soli atti per cui il deposito deve necessariamente avvenire per il tramite del portale del processo penale telematico, salvo restando il facoltativo utilizzo di tale sistema anche per il deposito di atti di natura diversa. L'intera disciplina emergenziale in tema di deposito degli atti in via telematica, anche con riferimento alle diverse fasi delle impugnazioni, si pone in via derogatoria rispetto alle modalità ordinarie che, conseguentemente, devono ritenersi di necessaria applicazione per tutti gli atti diversi da quelli per i quali sono state stabilite modalità diverse di presentazione.

Osservazioni

1. La soluzione accolta dalla Corte di cassazione è pienamente condivisibile.

L'art. 24, comma 1, del d.l. citato, intitolato “Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, stabilisce che il deposito di “memorie, documenti, richieste ed istanze” indicate dall'art. 415-bis, comma 3, co.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Il comma successivo della medesima disposizione prevede che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità telematiche illustrate. Con il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021 l'area operativa del deposito nel suddetto portale è stata ampliata. L'art. 1 del decreto, infatti, stabilisce che, negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., della querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p. avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

2. L'utilizzo della telematica costituisce la modalità esclusiva di deposito soltanto degli specifici atti previsti dalla legge (e dal decreto ministeriale attuativo).

L'autorità giudiziaria, peraltro, può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche (art. 24, comma 2-ter, d.l. cit.).

Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, invece, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

3. Tra gli atti per i quali è previsto il deposito secondo la modalità esclusiva telematica, dunque, non è contemplata la richiesta di accesso alle intercettazioni telefoniche ex art. 268 c.p.p. (o, meglio, trattandosi di conversazioni utilizzate nell'ambito di un procedimento cautelare, verosimilmente ex art. 293, comma 3, c.p.p.).

4. L'efficacia della disciplina emergenziale è stata estesa fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228.

E' poi intervenuto sul tema l'art. 5-quater della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 che ha modificato l'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2022, della cd. riforma Cartabia, recante “Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico”, aggiungendo ulteriori commi alla medesima disposizione.

5. Per quello che qui interessa, con la legge di conversione del d.l. citato sull'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 è stata soppressa l'ultima parte del primo periodo dell'art. 87, comma 6, e sono stati aggiunti i nuovi commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies nella stessa norma.

La finalità dell'intervento è stata quella di riprodurre la disciplina concernente il deposito degli atti nel portale dei servizi telematici, già dettata dall'art. 24, commi da 1 a 3, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), consentendone l'applicazione fino alla completa istituzionalizzazione del processo penale telematico.

La proroga dell'efficacia di tali disposizioni, infatti, risponde all'esigenza di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale avviato con la normativa emergenziale.

In buona sostanza, nell'originaria previsione dell'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150/2022, al fine di garantire la continuità del deposito degli atti nel portale del processo penale telematico fino alla piena attuazione del processo penale telematico, era stata scelta la tecnica normativa del richiamo all'art. 24, commi da 1 a 3, del d.l. n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020.

Con il nuovo intervento normativo in commento, in sostanza, è stata percorsa l'opzione - alternativa al mero richiamo dei commi da 1 a 3 dell'art. 24 del d.l. n. 137, originariamente accolta dall'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 - di esplicitare i contenuti di detto rinvio e, dunque, di riprodurre la disciplina del deposito degli atti (indicati nel comma 6-bis) che attualmente, in forza delle disposizioni della richiamata normativa emergenziale, avviene esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico.

La vigenza di tale disciplina emergenziale è stata protratta fino alla piena operatività del nuovo processo penale telematico, secondo le scansioni temporali dettate dall'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022.

Inoltre, in coerenza con quanto già previsto nell'art. 24, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. n. 137 del 2020:

  • con il nuovo art. 87, comma 6-ter, del d.lgs. n. 150/2022 è stato precisato che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis;
  • con il nuovo art. 87, comma 6-quater è stata disciplinata l'ipotesi del malfunzionamento dei sistemi informatici, dettando regole corrispondenti a quelle previste dalla normativa emergenziale, che saranno operative sino a quando non entrerà in vigore la nuova disposizione che disciplina il malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all'art. 175-bis c.p.p., inserito nel codice di rito dal d.lgs. n. 150/2022;
  • con il nuovo art. 87, comma 6-quinquies, è stato precisato che, per gli atti indicati al comma 6-bis (per i quali è previsto in via esclusiva il deposito dal portale del processo penale telematico) e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 6-ter (ovvero per gli ulteriori atti, individuati in uno o più decreti del Ministro della giustizia come suscettibili di essere depositati presso il portale), l'invio tramite PEC non è consentito e non produce alcun effetto di legge.