Reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE: nella fase investigativa al Procuratore europeo attribuiti i poteri del Pubblico Ministero nazionale

La Redazione
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15 Marzo 2023

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento 2017/1939/UE, il rappresentante della Procura europea durante la fase investigativa – relativamente ai procedimenti aventi ad oggetto i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva 2017/1371/UE – ha gli stessi poteri, compreso quello di chiedere il sequestro preventivo al GIP – attribuiti al PM nazionale.

Il Tribunale di Ragusa, decidendo sull'appello proposto ex art. 322-bis c.p.p. dal Procuratore Europeo delegato della sede di Palermo, confermava il provvedimento con il quale il GIP che aveva rigettato la richiesta del Procuratore europeo delegato, della sede di Palermo, di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo ai fini di confisca diretta di euro 25.000, o per equivalente su beni di pari valore, nei confronti dell'imputato accusato di avere indebitamente percepito un finanziamento agevolato e il contributo comunitario di 25.000 euro a fondo perduto nell'ambito di un progetto di interventi per sostenere gli imprenditori in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid-19, dichiarando falsamente di essere in regola con la normativa antimafia e omettendo di essere stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso) e sottoposto a sorveglianza speciale.

Il Procuratore europeo delegato della sede di Palermo ricorre in Cassazione sostenendo l'errore da parte del Tribunale d'appello, che avrebbe escluso la legittimazione dello stesso a presentare richieste di applicazioni di misure “investigative” nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto uno qualsiasi dei reati di sua competenza.

Il ricorso è fondato. L'art. 30, § 1, del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo “all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”) stabilisce che «almeno nei casi in cui il reato oggetto dell'indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative (tra le quali quella del) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente […]».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento 2017/1939/UE, il rappresentante della Procura europea, durante la fase investigativa, ha gli stessi poteri attribuiti al pubblico ministero nazionale.

È infatti da escludere che «per il reato di indebita percezione di erogazione in danno dell'UE, laddove non ricorra l'aggravante del danno o profitto superiore a 100.000 euro, di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 316-ter c.p., sia preclusa la possibilità per il Procuratore europeo delegato di chiedere o disporre una delle misure investigative elencato dal menzionato “EPPO”».