L'esecuzione di una decisione di rimpatrio non può essere sospesa senza motivazione

16 Marzo 2023

Le autorità nazionali non giurisdizionali, non possono disporre, senza motivazione la sospensione automatica del rimpatrio del minore.

In tema di sottrazione internazionale, qualora un minore venga illecitamente allontanato dal suo luogo di residenza abituale, occorre prontamente disporre il ritorno, utilizzando le procedure più celeri previste dal diritto nazionale. Solo in circostanze eccezionali, in caso di grave rischio per il minore, il ritorno può non essere ordinato. L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, impedisce che al livello nazionale autorità non giurisdizionali, senza motivazione del relativo provvedimento, possano disporre la sospensione automatica, per un periodo di almeno due mesi, dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in base alla Convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. In caso contrario l'articolo 11, paragrafo 3 sarebbe privato di ogni effetto utile. Conformemente al principio del primato, il giudice del rinvio è tenuto a conferire piena efficacia al diritto dell'Unione, disapplicando d'ufficio qualsiasi norma o prassi nazionale, ancorché adottata successivamente, contraria ad una norma UE con effetto diretto, senza che si debba chiedere o comunque attendere la preventiva disapplicazione della norma o della prassi nazionali con mezzi legislativi.

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