La residenza abituale del minore, da intendersi come luogo in cui questi ha stabilito il centro prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno, e forse il principale, degli affari essenziali (art. 145, comma 2, c.c.) che riguardano il minore, tanto che, per espressa previsione normativa, tale luogo deve essere deciso dai genitori sulla base di un accordo (art. 316, comma 1, c.c.) e, in caso di persistente e insuperabile contrasto, dal giudice. Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, si intende per residenza abituale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione (Cass. civ., S.U., 19 aprile 2021, n. 10243).