Procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza: la Camera ha approvato il d.d.l. governativo

Redazione Scientifica
16 Marzo 2023

L'Assemblea della Camera ha approvato ieri, nel testo licenziato dalla Commissione in sede referente, il disegno di legge A.C. 831-A, recante alcune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice antimafia e delle misure di prevenzione.

Il disegno di legge che ha trovato ieri il via libera della Camera mira ad ampliare il novero dei reati perseguibili d'ufficio, comprendendovi quelli aggravati dalla finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, comma 1, c.p.) oppure con l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p.

Tramite modifiche al codice antimafia, la procedibilità d'ufficio viene inoltre estesa al reato di lesioni personali, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale e fino ai tre anni successivi al termine della stessa.

Il testo prevede poi la modifica dell'art. 380 c.p.p. con l'arresto obbligatorio in flagranza, nel caso di delitti perseguibili a querela, anche nel caso in cui la querela non sia ancora sopravvenuta per irreperibilità della persona offesa. In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di 48 ore dall'arresto. La disposizione inoltre, prevede che, in tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo) nelle ipotesi in cui la querela è presentata in forma semplificata le autorità che procedono all'arresto sono tenute a rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p.

*Fonte: DirittoeGiustizia