Il codice di procedura penale indica con il termine procedimenti speciali quei riti caratterizzati da differenze tecniche rispetto all'archetipo del procedimento “ordinario”, tendenti tutte a semplificare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo mediante forme di definizione anticipata rispetto alle forme del giudizio dibattimentale (cfr. Relazione al progetto preliminare al c.p.p.). La dottrina ha definito tali riti alternativi, semplificati, differenziati, acceleratori o anticipatori. Essi vanno distinti in due categorie: quelli deflattivi rispetto al dibattimento, cioè che escludono il dibattimento, con definizione anticipata rispetto ad esso e quelli anticipatori rispetto al dibattimento,...