Separazione e divorzi congiunti nello stesso procedimento: in arrivo i primi sì

Redazione Scientifica
16 Marzo 2023

Il Tribunale di Genova ed il Tribunale di Vercelli, in considerazione delle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), hanno, il primo, individuato alcuni indirizzi giurisprudenziali e, il secondo, fornito alcune indicazioni sulle modalità di deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti di separazione e divorzio.

Di seguito le principali novità previste dal Tribunale di Genova (individuate in ben quattro riunioni della sezione famiglia tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio 2023):

  • Nel caso di presentazione della domanda di divorzio successivamente a quella di separazione si adottano le seguenti regole:

a) fino a che non sono state precisate le conclusioni nel procedimento di separazione si procede a riunione dei due giudizi;

b) dopo la precisazione delle conclusioni nel giudizio di separazione non si procede a riunione dei procedimenti ma rimane ferma l'attribuzione tabellare del giudizio di divorzio allo stesso giudice titolare del procedimento di separazione;

c) dopo la pronuncia della sentenza nel giudizio di separazione il procedimento di divorzio viene comunque assegnato allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza di separazione (onde evitare che le parti possano decidere di scegliere un giudice diverso scegliendo il momento in cui presentare la domanda di divorzio).

Rimane ferma la statuizione tabellare che i ricorsi per modifica delle condizioni di divorzio vengono trattate da un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza di divorzio. L'applicazione dell'art. 40 c.p.c. cessa con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

  • Si ritiene che il cumulo di domande ex art. 473-bis sia applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale. In tale caso, all'esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza di omologa, il giudice rimette la causa sul ruolo e fissa udienza per la comparizione delle parti in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio.
  • La norma sui procedimenti a domanda congiunta prevede che le parti debbano chiedere nel ricorso di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: se non lo fanno il giudice fissa udienza in presenza (473-bis.51).

Per quanto riguarda le novità previste dal Tribunale di Vercelli, si può sottolineare l'ipotesi di cumulo di domande di separazione consensuale e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'art. 473-bis n.49, collocato all'interno del Capo III, sez. II del Titolo IV-bis del Libro II c.p.c., unitamente alla ratio ispiratrice della normativa, impongono di ritenere ammissibile che dette domande siano avanzate con un unico ricorso, con annesso il versamento del contributo unificato tanto per la procedura di separazione quanto per quella di divorzio. Il Tribunale procederà alla pronuncia della sentenza parziale di separazione con emissione di ordinanza collegiale con la quale verranno concessi 7 mesi per il deposito di note scritte (e ove confermate, si procederà alla pronuncia di divorzio; viceversa, se non depositate o se è venuto meno l'accordo tra le parti, si procederà all'emissione del decreto di improcedibilità per poter attuare una nuova procedura di divorzio contenzioso o congiunto in seguito a nuovo accordo).