Albo dei gestori della crisi d'impresa: l'ultima circolare di via Arenula recepisce le proposte del CNF

La Redazione
La Redazione
16 Marzo 2023

Bene la soluzione, indicata dal Ministero della Giustizia, per sbloccare lo stallo relativo al popolamento dell'albo dei gestori della crisi di impresa». Questi i primi commenti da parte del Presidente del CNF, Maria Masi, in seguito alla pubblicazione della Circolare del 13 marzo 2023, emanata da via Arenula.

Con la circolare del Dipartimento degli affari giustizia del 13 marzo 2023, il Ministero torna sui requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 356 c.c.i.), con particolare riferimento agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento. A seguito dell'adozione della circolare del 20 gennaio scorso sul tema, sono infatti giunte all'attenzione del Ministero alcune questioni critiche riguardanti i requisiti di iscrizione previsti dall'art. 356 c.c.i. Con il documento in oggetto è dunque stato chiarito che:

- gli incarichi giudiziali utili ai fini dell'iscrizione all'albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022;

- sono legittimati a erogare la formazione iniziale anche: - gli ordini professionali dei consulenti del lavoro ove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. b) del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.;

- sono legittimati ad erogare l'aggiornamento biennale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.

Il documento, di fatto, recepisce «le proposte di modifica che il Consiglio nazionale forense aveva da tempo sollecitato nelle interlocuzioni che si sono susseguite in questi mesi» e «l'allargamento del periodo temporale per l'iscrizione all'albo» stabilito dalla circolare in questione prevede quindi che «i professionisti che hanno i due incarichi utili per l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi di impresa anche successivi alla data del 16 marzo 2019 e fino ad arrivare alla data del 15 luglio 2022 possono essere ammessi. Ciò permette agli avvocati (…) di far valere, ai fini dell'iscrizione, gli incarichi ricevuti dal tribunale come curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, anche se successivi all'entrata in vigore dell'articolo 356 del codice della crisi».

La Masi ha affermato anche che per ciò che riguarda il tirocinio semestrale obbligatorio, il CNF «aveva già esposto le proprie perplessità in sede di interlocuzione ministeriale affermando che il tirocinio, così come declinato, non risponde alle esigenze esperienziali che s'intendono perseguire e contiene un paradosso insito nel fatto che anche professionisti di lungo corso, dovranno attendere al tirocinio da effettuare, non si può escludere, presso professionisti meno esperti. Senza considerare la evanescenza del perimetro del concetto stesso di tirocinio». Secondo il Presidente del Consiglio Nazionale Forense vi è necessità di sanare «la grave contraddizione tra l'articolo 356 e l'articolo 76, allineando le due norme che così come sono state emanate sono in chiara antitesi tra loro».

La circolare di Via Arenula ribadisce, inoltre, che «gli enti erogatori della formazione iniziale che siano ordini professionali dovranno sottoscrivere una convenzione con un'università per l'organizzazione dei corsi, cosa che stride con la natura ex lege di ente formatore del Consiglio nazionale forense».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it