Dazi compensativi antidumping sulle importazioni: una sovvenzione concessa dalla Cina può essere imputata all'Egitto quale paese d'origine o di esportazione

La Redazione
La Redazione
16 Marzo 2023

A imprese installate in Egitto nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez, ma sovvenzionate dalla Cina, possono essere imposti dazi compensativi.

A seguito di una denuncia depositata il 1° aprile 2019, la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione 2020/776, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (in prosieguo: i «GFF») originari della Cina e dell'Egitto [1].

A seguito di una seconda denuncia, depositata il 24 aprile 2019, la Commissione ha inoltre adottato il regolamento di esecuzione 2020/870, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (in prosieguo: i «GFR») originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di tali GFR [2]. I GFR costituiscono la principale materia prima utilizzata per la fabbricazione dei GFF.

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (in prosieguo: «Hengshi») e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (in prosieguo: «Jushi»), due società costituite conformemente alla legislazione egiziana di cui gli azionisti sono enti cinesi, producono ed esportano GFF verso l'Unione europea. Jushi produce ed esporta verso l'Unione anche GFR. Entrambe le società sono stabilite in Egitto all'interno della zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana (in prosieguo: la «zona SETC»), istituita di concerto dall'Egitto e dalla Cina conformemente alle loro rispettive strategie nazionali, vale a dire il piano di sviluppo del corridoio del Canale di Suez per l'Egitto e l'iniziativa «One Belt, One Road [Nuova via della seta]» per la Cina. Tale ultima iniziativa permette alle autorità pubbliche cinesi di accordare determinati vantaggi, segnatamente sostegni finanziari, alle imprese cinesi che operano nella zona SETC.

Ritenendosi lese dai dazi compensativi istituiti dalla Commissione, Hengshi e Jushi hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale per l'annullamento del regolamento di esecuzione 2020/776. Con separato ricorso Jushi ha chiesto l'annullamento altresì del regolamento di esecuzione 2020/870.

Nel contesto del rigetto di tali ricorsi, il Tribunale precisa le condizioni in cui la Commissione può imputare alla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione di un prodotto sovvenzioni concesse dalla pubblica amministrazione di un altro paese in vista dell'imposizione, a titolo del regolamento antisovvenzioni di base [3], di un dazio compensativo sulle importazioni del prodotto interessato nell'Unione.

Giudizio del Tribunale

A sostegno dei loro ricorsi le ricorrenti invocano, tra gli altri, un motivo vertente sulla violazione dell'articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, ai sensi del quale vi è sovvenzione se una pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione attribuisce un contributo finanziario. A tal riguardo le ricorrenti contestano, più in particolare, l'argomentazione svolta dalla Commissione nei regolamenti di esecuzione nel senso di imputare alla pubblica amministrazione egiziana contributi finanziari concessi da enti pubblici cinesi a imprese stabilite nella zona SETC.

Anzitutto il Tribunale rigetta la censura delle ricorrenti vertente su un errore di diritto da parte della Commissione nell'interpretazione della nozione di «pubblica amministrazione» del paese d'origine o di esportazione, ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base.

Riguardo a tale nozione di «pubblica amministrazione» il Tribunale rileva che l'articolo 2, lettera b), del regolamento antisovvenzioni di base si limita a indicare che, per tale, si intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese d'origine o di esportazione. Per contro, non risulta da tale disposizione che un contributo finanziario non possa essere imputato alla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione del prodotto interessato in virtù degli elementi di prova specifici disponibili. Il fatto, poi, che tale regolamento postuli che il contributo finanziario sia attribuito dalla pubblica amministrazione «nel territorio di un paese» [4] non implica che tale contributo debba provenire direttamente dalla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione.

Così, il regolamento antisovvenzioni di base non esclude che un contributo finanziario concesso a imprese installate in Egitto da enti pubblici cinesi, e non direttamente dalla pubblica amministrazione egiziana, possa essere imputato a quest'ultima quale pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione.

Tale conclusione è tanto più pertinente nel contesto specifico della zona SETC, che permette alle autorità pubbliche cinesi di accordare direttamente tutte le facilitazioni inerenti all'iniziativa «One Belt, One Road» alle imprese cinesi stabilite in detta zona. In tali circostanze non si può ammettere che una costruzione economica e giuridica della portata della zona SETC sia sottratta al regolamento antisovvenzioni di base.

Il Tribunale respinge poi l'argomento delle ricorrenti secondo il quale l'interpretazione della Commissione dell'articolo 3, punto 1, lettera a) del regolamento antisovvenzioni di base sarebbe contraria agli articoli 10, paragrafo 7, e 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

A tal riguardo il Tribunale rileva, da un lato, che l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base, che impone alla Commissione, investita di una denuncia, di invitare il paese d'origine o di esportazione interessato a procedere a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione, non esclude che la pubblica amministrazione di tale paese possa essere consultata sui contributi finanziari che le sono imputabili. Nel caso di specie, comunque, risulta dal fascicolo che la Commissione ha ben invitato la pubblica amministrazione egiziana a procedere a consultazioni su questioni come i prestiti agevolati accordati da enti cinesi.

Per quanto concerne, d'altro lato, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, che in particolare permette al paese d'origine o di esportazione di eliminare la sovvenzione, di limitarla o di adottare altre misure relative ai suoi effetti, una tale possibilità vale anche nei casi in cui il contributo finanziario può essere imputato alla pubblica amministrazione di detto paese. La pubblica amministrazione egiziana aveva quindi la possibilità di mettere fine alla stretta cooperazione con la pubblica amministrazione cinese riguardo ai contributi finanziari o di proporre misure che limitassero gli effetti delle sovvenzioni di cui trattasi.

Ne consegue che né l'articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base né l'economia generale di quest'ultimo escludono che un contributo finanziario concesso dalla pubblica amministrazione cinese possa essere imputato alla pubblica amministrazione dell'Egitto, quale paese d'origine o di esportazione, in un caso come quello di specie.

Infine, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tale conclusione è anche corroborata dalle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative [5], alla luce del quale occorre intrepretare il regolamento antisovvenzioni di base.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, di detto accordo, che l'articolo 3 del regolamento antisovvenzioni di base è volto ad attuare, definisce la sovvenzione come un contributo finanziario del governo o di un organismo pubblico nel territorio di «un» membro dell'OMC. Tale formulazione non esclude dunque la possibilità che un contributo finanziario concesso da un paese terzo possa essere imputato alla pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione, essendo sufficiente che il contributo finanziario del governo o dell'organismo pubblico provenga dal territorio di «un» membro dell'OMC.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale conclude che la Commissione ha correttamente interpretato l'articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base e respinge il motivo sollevato dalle ricorrenti. Il Tribunale respinge del pari gli altri motivi invocati dalle ricorrenti nei due ricorsi e, di conseguenza, i due ricorsi nella loro interezza.

[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU 2020, L 189, pag. 1).

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (GU 2020, L 201, pag. 10).

[3] Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55).

[4] Regolamento antisovvenzioni di base, considerando 5.

[5] Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (GU 1994, L 336, pag. 156), che figura all'allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994.