Successione di procedure concorsuali e revocatoria fallimentare

La Redazione
16 Marzo 2023

Il Giudice milanese statuisce in ordine alla revocabilità ex art 67 comma 2 l. fall. di due pagamenti effettuati da una società successivamente fallita. In particolare, Il Tribunale affronta le questioni della collocazione temporale dei pagamenti contestati all'interno del semestre sospetto, visto anche il succedersi di diverse procedure concorsuali, e della sussistenza, in capo alla beneficiaria dei suddetti pagamenti, della scientia decoctionis.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha revocato ex art 67 comma 2 l. fall. dei pagamenti effettuati dalla fallita a favore di una società terza convenuta nel giudizio. Per addivenire a tale decisione, il Giudice ha dovuto risolvere due questioni, ovvero:

  • la collocazione temporale dei pagamenti contestati all'interno del semestre sospetto, visto anche il succedersi di diverse procedure concorsuali;
  • la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla beneficiaria dei suddetti pagamenti.

Si riassume brevemente la vicenda.

La società Alfa s.p.a. aveva inizialmente presentato, con deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 161 comma 6 l. fall., ricorso “prenotativo” per concordato preventivo, dichiarato tuttavia inammissibile dal Tribunale

Due mesi dopo la declaratoria di inammissibilità, la Alfa depositava ricorso di concordato preventivo ex artt. 160 e 186-bis l. fall. quale domanda piena di concordato, venendo ammessa con decreto del Tribunale ex art. 163 l. fall. ma, in seguito al deposito di domanda di fallimento in proprio, veniva dichiarata fallita.

La curatela, con il presente ricorso, chiedeva al Giudice del Tribunale di Milano di revocare, ex art 67 comma 2 l. fall., alcuni pagamenti fatti dalla società poi fallita a favore della Beta s.r.l. nei sei mesi precedenti al deposito della prima domanda di concordato.

In primo luogo, il Giudice affronta la questione attinente alla collocazione temporale dei pagamenti oggetto di contestazione all'interno del c.d. “semestre sospetto”, rilevante ai fini della revocabilità degli stessi ai sensi dell'art 67 comma 2 l. fall.

A questo proposito, vista la successione di diverse procedure concorsuali tra loro eterogenee – domanda di concordato “in bianco” dichiarata inammissibile, concordato in continuità e successiva declaratoria fallimentare – la questione che il Giudice è chiamato a risolvere è stabilire da quale momento decorra, a ritroso, il suddetto semestre, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'art. 69-bis comma 2 l. fall. in relazione alla anticipazione dei termini.

Orbene, sul punto, il Giudice ha ritenuto, vista la continuazione tra i procedimenti ed in virtù del c.d. principio di “retrodatazione”, che il suddetto semestre sia quello decorrente, a ritroso, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della prima domanda di concordato ex art. 161 c. 6 l. fall.

La motivazione fornita dal Giudice a corredo di tale conclusione può riassumersi nei termini che seguono.

Come noto, l'art. 69-bis comma 2 l. fall. stabilisce che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.

La consecuzione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. sarà applicabile, sottolinea il Giudice, a partire dalla prima domanda di concordato nel caso in cui il successivo fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di crisi / insolvenza che aveva determinato la presentazione della prima domanda di concordato preventivo

Orbene, nel caso di specie il giudice ricava tale riconducibilità da due circostanze fondamentali:

1- assenza di un significativo iato temporale tra le procedure;

2- irrilevanza, ai fini della consecuzione delle procedure, della declaratoria di improcedibilità della prima domanda prenotativa formulata da Axelero, posto che ad essa ha fatto subito seguito, dopo due mesi, una domanda di concordato ex art. 186-bis l. fall. e, quindi, la procedura fallimentare, costituente espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa.

Sarebbero dunque rinvenibili, secondo il giudice, tutti gli indici idonei a dimostrare la predetta consecuzione: stato di continuità della crisi ed insolvenza irreversibile; continuità cronologica tra le procedure; continuità causale e unità concettuale delle procedure; assenza di uno scarto temporale irragionevole tra le procedure.

Dopo aver richiamato, a suffragio della propria decisione, il costante orientamento della S.C. (Cass. 13 aprile 2016 n. 7324, conforme Cass. 28 maggio 2012 n. 8439; Cass. 16 aprile 2018 n. 9290), il Giudice precisa che “la regola di cui all'art.69 bis lf trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento, purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure”.

Nel caso di specie ricorre, quindi, secondo il Giudice, il presupposto temporale della revocatoria, essendo documentalmente provato che gli indicati due pagamenti in favore della convenuta sono stati disposti dalla Alfa durante il semestre sospetto.

In secondo luogo, il giudice si è pronunciato sulla conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita da parte della Beta.

Come noto, l'art 67 comma 2 l. fall. addossa alla curatela l'onere probatorio della scientia decoctionis.

Sul punto, il Giudice richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di revocatoria fallimentare secondo il quale la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, ma che la stessa può essere provata dalla curatela anche mediante indizi e presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.

In tal senso, afferma il Giudice del Tribunale di Milano, “costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti a prova presuntiva della conoscenza dello stato di decozione, nel periodo semestrale di riferimento, i ritardi sistematici nei pagamenti, i solleciti ripetuti anche a mezzo PEC del legale, gli accordi per la rateizzazione dei debiti funzionali al rientro dell'esposizione debitoria che evidenziano l'anomalia di liquidità al di fuori dei normali ed ordinari tempi di pagamento e termini d'uso, il successivo inadempimento dei piani di rientro concordati, del gruppo, l'aver proceduto direttamente da parte della resistente ad azione monitoria accolta con statuizione di grave pericolo di pregiudizio nel ritardo, l'aver minacciato l'azione esecutiva per ottenere un ultimativo piano di rientro, in esecuzione del quale sono stati disposti i bonifici oggetto della domanda revocatoria”.

In particolare, in relazione al valore da riconoscere ai piani di rientro concessi al debitore, osserva il giudice che “la giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto la particolare efficacia dimostrativa della consapevolezza dello stato di insolvenza laddove ad esso si accompagnino altri elementi utili a comprovare la consapevolezza di uno stato di illiquidità del debitore”.

Per tali e tanti motivi, il Tribunale in composizione monocratica accoglie la domanda di parte attrice e conseguentemente dichiara inefficaci ex artt. 67 e 69-bis l. fall, nei confronti della massa dei creditori concorsuali del fallimento, i pagamenti compiuti dalla fallita a mezzo bonifico in favore della convenuta nel semestre sospetto sopra individuato