Il provvedimento in commento appare apprezzabile in quanto affronta il delicato tema del regime intertemporale relativo all'applicabilità dell'art. 38 disp. att. c.c. nella versione introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206.
La soluzione adottata dal Tribunale di Rovereto
Secondo il Tribunale di Rovereto la nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. può trovare applicazione solo se sia il procedimento pendente avanti al Tribunale per i Minorenni sia il procedimento pendente avanti al Tribunale Ordinario siano stati instaurati successivamente al 22 giugno 2022, ovvero in un momento successivo all'entrata in vigore della legge 26 novembre 2021, n. 206. Il dato letterale appare determinante: l'art. 1, comma 37, legge 26 novembre 2021, n. 206, si riferisce ai procedimenti e non consente di distinguere in base all'Autorità Giudiziaria adita e, pertanto, posto che la vis actractiva disciplinata dall'art. 38 disp. att. c.c. presuppone l'esistenza di due procedimenti – uno, attraente, avanti al Giudice ordinario ed uno, attratto, avanti al Giudice minorile – non vi sono ragioni di carattere testuale per ancorare l'applicabilità ratione temporis della norma ad uno solo di questi. Inoltre, non si vede la ragione per individuare la prevalenza del procedimento incardinato avanti al Tribunale Ordinario rispetto a quello per il quale viene adito il Tribunale per i Minorenni.
Ne consegue che la formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 risulterà applicabile solo se entrambi i procedimenti coinvolti nel meccanismo della vis actractiva siano stati instaurati successivamente all'entrata in vigore della predetta legge.
Da tale ricostruzione interpretativa, possiamo delineare quattro diverse ipotesi:
a) se il procedimento avanti al Tribunale Ordinario ed il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni sono stati instaurati in un momento antecedente al 22 giugno 2022 (ovvero all'entrata in vigore della legge 26 novembre 2021, n. 206), si applicherà l'art. 38 disp. att. c.c. previgente;
b) se il procedimento avanti al Tribunale Ordinario è stato instaurato prima del 22 giugno 2022 ma il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni è stato instaurato in un momento successivo al 22 giugno 2022, si applicherà l'art. 38 disp. att. c.c. previgente, con conseguente operatività della vis actractiva a favore del Tribunale Ordinario;
c) se il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni è stato instaurato prima del 22 giugno 2022 ma il procedimento avanti al Tribunale Ordinario è stato instaurato in un momento successivo al 22 giugno 2022, si applicherà, come nel caso esaminato dall'ordinanza in commento, l'art. 38 disp. att. c.c. previgente. In tali casi, come si vedrà nel prosieguo, si deve sottolineare che l'operatività della vis actractiva a favore del Tribunale Ordinario è oggetto di una querelle interpretativa;
d) se il procedimento avanti al Tribunale Ordinario ed il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni sono stati instaurati in un momento successivo al 22 giugno 2022, si applicherà l'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206.
Si deve notare che le ulteriori argomentazioni addotte dall'ordinanza in commento possono essere considerate giuridicamente meno significative rispetto all'interpretazione letterale: il Tribunale evidenzia le conseguenze che una diversa interpretazione potrebbe avere sul sistema giustizia. In particolare, si pone in luce il fatto che, adottando una interpretazione intertemporale che consenta l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c. solo se il procedimento pendente avanti al Tribunale Ordinario sia stato instaurato successivamente al 22 giugno 2022 – con la conseguente attrazione a favore del Tribunale Ordinario dei procedimenti de potestate a prescindere dal fatto che siano stati instaurati precedentemente o successivamente al giudizio ordinario – si determinerebbe un eccessivo carico di lavoro dei Tribunali Ordinari con conseguente allungamento delle tempistiche processuali. La situazione ipotizzata dall'ordinanza in commento appare assolutamente condivisibile, ma riguarda gli effetti e le ricadute che una lettura esegetica potrebbe avere sul sistema processuale. Tuttavia, appare preferibile individuare, in astratto, quale soluzione interpretativa possa essere la più corretta ed aderente al dettato normativo e successivamente analizzare le ricadute sistematiche piuttosto che procedere a ritroso partendo dagli effetti e dalle conseguenze di una esegesi interpretativa per poi individuare la soluzione migliore e capace di evitare effetti distorsivi nella prassi.
Chiarita l'applicabilità dell'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della legge 26 novembre 2021, n. 206, l'ordinanza di commento si trova a decidere se sussiste la competenza del Tribunale Ordinario nel caso in cui il procedimento de potestate, pendente tra le medesime parti, sia stato instaurato in un momento precedente alla proposizione della domanda avanti al Giudice ordinario.
Il provvedimento in commento si pone nel solco dell'orientamento esegetico secondo il quale la vis actractiva di cui all'art. 38 disp. att. c.c. può operare solo nella misura in cui il giudizio attraente pendente avanti al Tribunale Ordinario sia instaurato precedentemente al giudizio attratto pendente avanti al Tribunale per i Minorenni. Da ciò consegue che permane, anche alla luce del principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza del Tribunale per i Minorenni nel caso in cui il procedimento de potestate sia stato instaurato precedentemente alla proposizione della domanda di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. (Cass., sez. VI, ord. 14 ottobre 2014, n. 21633; Cass., sez. VI-I, ord. 26 gennaio 2015, n. 1349; Cass., sez. VI-I, ord. 12 febbraio 2015, n. 2833; Cass., sez. VI-I, ord. 12 febbraio 2015, n. 2837; Cass., sez. VI-I, 29 luglio 2015, n. 15971; Cass., sez. VI-I, 10 settembre 2015, n. 17952; Cass., sez. VI-I, 14 gennaio 2016, n. 432; Cass., sez. VI-I, ord. 14 dicembre 2016, n. 25798; Cass., sez. VI-I, 13 marzo 2017, n. 6430; Cass., sez. VI-I, 14 febbraio 2018, n. 3501;Cass., sez. VI-I, ord. 31 luglio 2018, n. 20202; Cass., sez. VI-I, ord. 23 gennaio 2019, n. 1866; Cass., sez. VI-I, ord. 30 gennaio 2020, n. 2071; Cass., sez. VI-I, ord. 25 febbraio 2020, n. 5117; Cass., sez. VI-I, ord. 27 febbraio 2020, n. 5306 e Cass. sez. VI-I, ord. 10 giugno 2021, n. 16340).
Si deve rilevare anche l'esistenza di una diversa ricostruzione esegetica – a cui la legge 26 novembre 2021, n. 206 ha dato conferma legislativa nella nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. – che sostiene, invece, che «non vi è nel disposto della norma nessun riferimento espresso al dato della consecutio tra i due processi e della previa (o successiva) instaurazione di questo o di quel giudizio» (Danovi), con la conseguenza che «ragioni di economia processuale consiglino di evitare in queste ipotesi una duplicazione (e parallela prosecuzione) di giudici, nella presa d'atto che il legislatore ha invece inteso favorire il simultaneus processus avanti al giudice ordinario» (Danovi). Pertanto, ciò che rileva è la contemporanea pendenza del procedimento minorile e del procedimento pendente avanti al Giudice Ordinario, senza che possa essere valorizzato il dato temporale della proposizione delle rispettive domande introduttive.
Una possibile soluzione alternativa
Alla soluzione prospettata dall'ordinanza in commento, tuttavia, si potrebbe contrapporre una diversa esegesi interpretativa in forza della quale l'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 sarebbe applicabile anche se solo uno dei procedimenti richiamati dalla norma stessa sia stato instaurato successivamente al 22 giugno 2022.
In particolare, tale tesi potrebbe fondarsi su una diversa interpretazione letterale dell'art. 1, comma 37, legge 26 novembre 2021, n. 206: quest'ultima norma imporrebbe di regolamentare i procedimenti instaurati successivamente al 22 giugno 2022 attraverso la nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., senza indagare il contenuto della disposizione di attuazione che richiama l'esistenza di due differenti procedimenti. Dunque, il Tribunale Ordinario, adito successivamente al 22 giugno 2022, dovrà applicare il testo novellato dell'art. 38 disp. att. c.c., a prescindere dall'individuazione del momento a partire dal quale può considerarsi pendente il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni. Parimenti, il Giudice minorile, adito in un momento successivo all'entrata in vigore della legge 26 novembre 2021, n. 206, dovrà determinare la sussistenza della propria competenza alla luce del testo dell'art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dalla riforma del 2021.
Da tale ricostruzione interpretativa, possiamo individuare quali siano le ricadute processuali in punto di competenza nella quattro ipotesi analizzate supra:
a) se il procedimento avanti al Tribunale Ordinario ed il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni sono stati instaurati in un momento antecedente al 22 giugno 2022 (ovvero all'entrata in vigore della legge 26 novembre 2021, n. 206), si applicherà l'art. 38 disp. att. c.c. previgente;
b) se il procedimento avanti al Tribunale Ordinario è stato instaurato prima del 22 giugno 2022 ma il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni è stato instaurato in un momento successivo al 22 giugno 2022, si applicherà l'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, con conseguente operatività della vis actractiva a favore del Tribunale Ordinario;
c) se il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni è stato instaurato prima del 22 giugno 2022 ma il procedimento avanti al Tribunale Ordinario è stato instaurato in un momento successivo al 22 giugno 2022, si applicherà l'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, con conseguente operatività della vis actractiva a favore del Tribunale Ordinario;
d) se il procedimento avanti al Tribunale Ordinario ed il procedimento avanti al Tribunale per i minorenni sono stati instaurati in un momento successivo al 22 giugno 2022, si applicherà l'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206.
L'ammissibilità del regolamento di competenza
Da ultimo, si noti che il provvedimento in commento risulta apprezzabile in quanto ribadisce che l'ammissibilità del regolamento di competenza di cui all'art. 45 c.p.c. anche nelle ipotesi in cui il conflitto negativo virtuale di competenza riguardi un'ipotesi di competenza funzionale. La decisione si allinea alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale in tema di provvedimenti de potestate in pendenza di un giudizio avanti al Tribunale Ordinario capace di determinare l'operatività della vis actractiva di cui all'art. 38 disp. att. c.c., per individuare chi sia competente tra il Giudice ordinario ed il Tribunale per i Minorenni, è sempre proponibile il regolamento di competenza d'ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., anche in presenza di un conflitto solo virtuale, ritenendosi i due tribunali entrambi incompetenti ad adottare il medesimo provvedimento, trattandosi di materia nella quale il giudice dispone di poteri officiosi d'iniziativa, ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (Cass., sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10637; Cass., sez. I, ord. 11 febbraio 2005, n. 2877; Cass., sez. VI-I, ord. 26 gennaio 2015, n. 1349; Cass., sez. VI-I, ord- 4 febbraio 2016, n. 2259; Cass., sez. VI-I, ord. 12 aprile 2016, n. 7160; Cass., sez. VI-I, ord. 30 gennaio 2020, n. 2073 e Cass., sez. VI-I, ord. 8 febbraio 2023, n. 3780).