Rivalutazione dell'assegno di mantenimento su accordo dei coniugi
14 Marzo 2023
L'art. 337-ter c.c. dispone che “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. L'assegno di mantenimento dovuto ai figli deve, infatti, essere rivalutato annualmente secondo gli indici gli Istat. La rivalutazione è un meccanismo di adeguamento automatico e annuale dell'importo mensile dell'assegno all'aumento o diminuzione del costo medio della vita e ha il fine di preservarne il potere d'acquisto dall'inevitabile svalutazione monetaria. Ciò che deve essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo annuale per rivalutare l'assegno di mantenimento è l'indice di variazione FOI, ovvero l'indice dei prezzi delle famiglie di operai e impiegati, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 l. n. 392/1978, il mese successivo rispetto a quello a cui si riferisce. Dunque, al fine di determinarne il relativo aumento, occorrerà applicare alla cifra mensile dell'assegno stabilito dal giudice, la percentuale dell'indice FOI (tale indice si riferisce o al mese indicato nel provvedimento dal giudice nell'anno precedente o, in assenza, al mese della sottoscrizione dell'accordo o deposito del ricorso). La rivalutazione dovrà pertanto essere compiuta a partire dalla data indicata nel provvedimento di separazione o divorzio e non con riferimento all'anno solare. Tuttavia, nel caso in esame ci troviamo di fronte a una separazione consensuale e, dunque, di fronte a un accordo tra le parti omologato dal Tribunale. I coniugi, infatti, hanno concordemente stabilito per loro espressa volontà che la prima rivalutazione dell'assegno avverrà a far data dal 5 gennaio 2022. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e considerato che l'accordo raggiunto tra le parti prevede espressamente un termine di decorrenza della rivalutazione dell'assegno, ritengo che tale termine sia quello stabilito nell'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi.
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