Impugnazione nell'interesse di un imputato che abbia eletto domicilio in un precedente fase processuale

Paolo Grillo
20 Marzo 2023

Nel caso in cui si debba predisporre l'atto di impugnazione nell'interesse di un imputato che non sia assente, occorre procedere ad una dichiarazione di domicilio ad hoc anche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia in precedenza eletto domicilio in altra, precedente fase processuale?

La questione si pone oggi all'attenzione in conseguenza della modifica operata sull'art. 581 c.p.p. Com'è noto, il d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto tre nuovi commi nella norma in esame con i quali ha ridisegnato la fisionomia della norma cardine in tema di “forma dell'impugnazione”.

In disparte il contenuto del comma 1-bis, che esula dalla questione attinente alla elezione del domicilio poiché riguarda i requisiti essenziali del contenuto impugnativo, andiamo ad osservare il disegno che ha assunto la disciplina contenuta nei commi 1-ter e 1-quater.

Quest'ultimo regola l'ipotesi dell'imputato assente e stabilisce che per la presentazione dell'atto di impugnazione il difensore debba a pena di inammissibilità allegare un mandato specifico a impugnare avente data successiva rispetto alla sentenza sfavorevole, nel quale deve campeggiare anche la dichiarazione o elezione del domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del successivo grado di giudizio.

Il comma 1-ter, senza porre alcuna distinzione tra imputato assente o presente (e quindi anche nel caso in cui questi abbia partecipato al processo), richiede che con l'atto di impugnazione parti private e difensori depositino, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione del domicilio sempre al fine di notificare il decreto di fissazione dell'udienza del grado di giudizio così introdotto.

Non ci sembra revocabile in dubbio che la dichiarazione o elezione di domicilio possa essere inglobata all'interno dell'atto di impugnazione, che assumerebbe, nella parte in cui si indica, dichiara o elegge il domicilio una natura complessa.

Il punctum dolens è, semmai, comprendere se la precedente dichiarazione o elezione di domicilio eventualmente presente nel fascicolo processuale perché eseguita durante le indagini preliminari o al cospetto del primo giudice mantiene fermi i propri effetti oppure se essi sono vanificati dalla necessità di avviare il grado di giudizio seguente.

Per risolvere il quesito possiamo aiutarci con le coordinate ermeneutiche che la Cassazione ci ha offerto in almeno due occasioni diverse.

Con la sentenza Cass. sez. I, 3 febbraio 2005 n. 11522 si è detto che la dichiarazione di domicilio opera nella fase della cognizione e la sua efficacia non si estende alla fase dell'esecuzione.

Con la sentenza Cass. Sez. IV 13 febbraio 2018 n. 12243 si è invece puntualizzato che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento poiché l'art. 161 c.p.p. non consente di limitare gli effetti di tale manifestazione dichiarative.

Mettendo insieme i due principi ricaviamo la conclusione, peraltro perfettamente logica, che:

a) la dichiarazione o elezione di domicilio spiega i suoi effetti lungo tutto l'arco temporale durante il quale si dipana l'intera fase di cognizione (formata da tre gradi di giudizio, e non certamente da uno soltanto);

b) la dichiarazione o elezione di domicilio non può essere limitata soltanto ad una fase o a un endoprocedimento (quale quello di ammissione al patrocinio gratuito).

E se ciò non bastasse a convincerci della natura negoziale o dichiarativa del tutto autonoma e sine die (fatta salva una contraria, successiva manifestazione dichiarativa di segno diverso) della dichiarazione o elezione di domicilio andiamo a consultare il principio contenuto in Cass. sez. VI, 7 novembre 2006 n. 41720, secondo cui nel caso in cui il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca o la rinuncia al mandato defensionale non comporta l'automatica revoca dell'elezione di domicilio.

Ci sembra quindi corretto affermare che la elezione o dichiarazione di domicilio compiuta in una precedente fase del giudizio possa continuare a spiegare i suoi effetti anche al fine di proporre impugnazione nella quale, semmai, ci si può limitare a richiamare quale sia il domicilio prescelto dall'imputato al solo fine di agevolare la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (a nostro avviso unica ratio ispiratrice della novella).

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