Ordine e sicurezza pubblica: è inammissibile l'azione avverso il silenzio per ottenere l'attuazione dello Statuto della regione siciliana

Redazione Scientifica
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21 Marzo 2023

È inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 31, comma 1, e 117 c.p.a., per l'attuazione delle disposizioni dello statuto della regione siciliana in materia di ordine e sicurezza pubblica, sia in quanto le norme attuative necessitano di un atto normativo, sia perché va escluso che il presidente della regione siciliana possa svolgere le funzioni di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico mediante organi o uffici regionali.

Il ricorso, oggetto della sentenza in commento, è stato presentato da un'associazione autonomista siciliana avverso il silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'atto di diffida a dare attuazione alle disposizioni dello statuto regionale siciliano in materia di ordine e pubblica sicurezza, ovvero alla mancata attuazione dell'art. 15 del citato statuto, il quale comporterebbe, come asseritamente sostenuto, la soppressione delle prefetture o, almeno, la sottrazione alle stesse delle funzioni in materia di ordine pubblico in quanto attribuite al presidente della regione e agli assessori regionali dagli artt. 20, 21 e 31 dello statuto regionale siciliano.

Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, anzitutto perché, contrariamente a quanto sostenuto dall'associazione ricorrente, l'art. 15 dello statuto regionale siciliano non è immediatamente applicabile, in assenza di una fase attuativa con l'adozione di un decreto legislativo.

In secondo luogo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l'eventuale soppressione delle prefetture non determinerebbe l'attribuzione alla regione siciliana delle funzioni di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico mediante organi o uffici regionali in quanto l'art. 31 dello statuto stabilisce espressamente che tali funzioni debbono essere svolte “a mezzo della Polizia dello Stato”.