Impugnazione di un atto del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa da parte di un ex membro laico del C.g.a.: competenza territoriale

Redazione Scientifica
21 Marzo 2023

Il criterio ordinario di riparto della competenza territoriale della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale degli effetti dell'atto se questo produce effetti immediati e diretti limitati ad un ambito territoriale.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana si è pronunciato con ordinanza sul regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che ha declinato la propria competenza per decidere sul ricorso in primo grado in favore del TAR per il Lazio, sede di Roma.

In particolare, il ricorrente, già componente laico della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ha impugnato il verbale del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nella parte in cui ha espresso parere negativo alla sua nomina di componente della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 373/2003, che prevede che i componenti c.d. laici del Consiglio di giustizia, dopo la scadenza del periodo del sessennio di incarico, non possono essere confermati nelle medesime funzioni.

Quindi, dopo la declaratoria di incompetenza del TAR per la Sicilia il ricorrente ha impugnato l'ordinanza avanti il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, qualificando il proprio gravame quale appello da considerare anche quale regolamento di competenza e contemporaneamente ha proposto un regolamento di competenza anche dinanzi al Consiglio di Stato.

Tuttavia, il Consiglio di giustizia amministrativa con ordinanza cautelare ha dichiarato inammissibile il gravame, per violazione dell'art. 15, comma 5, c.p.a., atteso che il TAR con l'ordinanza in primo grado ha pronunciato solo sulla competenza, impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza.

Inoltre, nell'ambito del giudizio d'appello il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha formulato all'Adunanza Plenaria alcuni dubbi interpretativi in ordine all'organo competente a decidere sul regolamento di competenza proposto contestualmente anche dinanzi al Consiglio di Stato, che nelle more della decisione ha sospeso il giudizio.

L'Adunanza Plenaria con ordinanza collegiale n. 348/2022 ha chiarito la competenza a decidere affermando il seguente principio di diritto, per cui “Qualora il TAR per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro TAR, il relativo regolamento di competenza va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana” , trattandosi di una sezione del Consiglio di Stato, sia pure con sede a Palermo, sulla base del principio fondamentale affermato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003.

Successivamente, il Collegio ha esaminato il regolamento di competenza; non ha ritenuto sussistente la competenza funzionale del TAR per il Lazio, prevista nell'art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a., perché, nonostante sia stato impugnato una decisione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il ricorrente non è un “magistrato amministrativo”, dal momento che il ricorso di primo grado è stato proposto dopo la cessazione automatica dall'incarico e non vi è la certezza che dopo una eventuale definizione favorevole del giudizio possa ricoprire le medesime funzioni svolte.

Inoltre, ad avviso del Collegio non ha trovato applicazione il criterio della sede di servizio dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a., in quanto il ricorrente alla data di proposizione del ricorso di primo grado era già cessato dalla carica di componente c.d. “laico” del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e, dunque, non era più un dipendente pubblico.

Pertanto, il Consiglio di giustizia amministrativa ha dichiarato la competenza territoriale del TAR per la Sicilia a conoscere della controversia, in applicazione del criterio di riparto connesso all'efficacia spaziale dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., in ragione degli effetti diretti che la nomina del ricorrente di componente c.d. “laico” del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è destinata a produrre, limitati nel solo ambito territoriale della Regione siciliana.

D'altra parte, osserva il Collegio, l'eventuale partecipazione del ricorrente all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 373/2003, è determinata solo per quanto riguarda le rimessioni del Consiglio di giustizia amministrativa, che, per definizione normativa, riguardano solo “questioni siciliane”.