Efficacia probatoria delle copie analogiche di documenti informatici e loro disconoscimento

Redazione scientifica
21 Marzo 2023

Le copie analogiche di un documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale salvo che la loro conformità venga espressamente disconosciuta. La denuncia dell'avvenuto deposito di una mera copia e/o della sua generica inidoneità probatoria non integrano gli estremi per tale disconoscimento, che deve espressamente riguardare la conformità della copia all'originale.

Il protagonista della vicenda giunta fino ai Giudici della Suprema Corte proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito per contributi IVS, domanda che veniva disattesa sia in primo grado che dalla Corte d'appello, la quale rilevava la tardività dell'impugnazione sul presupposto dell'infondatezza della censura del ricorrente in ordine all'invalidità della notifica dell'avviso. Nello specifico, i giudici di seconde cure non ritenevano fosse ragione di invalidità il fatto che la notificazione via PEC contenesse in allegato un file pdf privo di estensione ".p7m”.

Il ricorso in Cassazione denunciava come i giudici di merito avessero del tutto erroneamente ritenuto raggiunta la prova della notifica dell'avviso di addebito, a fronte della produzione in giudizio della stampa di una copia informale del certificato di avvenuta consegna della PEC.

In terzo grado i giudici ricordano però che la previsione di cui all'art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) riguardante le copie analogiche di documenti informatici, sancisce che le copie su supporto analogico di un documento informatico abbiano la stessa efficacia probatoria dell'originale «se la loro conformità non è espressamente disconosciuta». Nel ricorso in Cassazione però non veniva riportato in quali termini il disconoscimento fosse avvenuto in primo grado, non ottemperando così al criterio di specificità di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c..

Per la Corte poi, «al di là della necessità di dimostrare anche la tempestività del disconoscimento entro la prima udienza o nella prima risposta successiva all'acquisizione processuale del documento (Cass. n. 9526/2010), non è infatti sufficiente ad integrare i necessari estremi del disconoscimento la denuncia dell'avvenuto deposito di una «mera copia» o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa, perché il disconoscimento deve riguardare espressamente la conformità della copia all'originale e non altro e non può consistere, come già precisato, in altre generiche affermazioni». Il disconoscimento neppure potrebbe avvenire con il ricorso in Cassazione, trattandosi di attività da svolgere nel grado in cui il documento sia stato depositato.

Con riferimento ad altro motivo di ricorso, che lamentava come la notifica fosse stata effettuata da un indirizzo PEC non iscritto in alcun elenco pubblico, la Suprema Corte ha che tale questione non vi era menzione nella sentenza impugnata e ha ricordato il principio per il quale «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito».

Il ricorso viene rigettato.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.