In caso di contrasto tra genitori separati sull'iscrizione all'ora di religione dei figli, spetta al giudice scegliere alla luce del preminente interesse del minore.
Nelle ipotesi di crisi familiare e di contrasto tra i genitori sul percorso scolastico dei figli, come l'iscrizione o meno all'ora di religione nella scuola pubblica frequentata da un figlio minore, la scelta, spetta al giudice e non ai genitori, in considerazione del preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, consistente anche nella possibilità di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione avrebbe potuto determinare conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psichica e lo sviluppo.