Guerra in Ucraina e misure restrittive UE: il solo vincolo di parentela non giustifica le misure nei confronti della madre del capo del gruppo militare Wagner

La Redazione
22 Marzo 2023

Il Tribunale UE, con la sentenza dell'8 marzo 2023, T-212/22, ha annullato le misure restrittive applicate nell'ambito della guerra in Ucraina alla madre del fondatore del gruppo militare mercenario Wagner, ritenendo che oramai sussiste soltanto un vincolo di parentela che non è da ritenersi sufficiente per giustificare l'inserimento della ricorrente negli elenchi delle persone soggette alle restrizioni.

Benché quest'ultimo sia responsabile di azioni che hanno compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, il legame tra la sig.ra P. e suo figlio, accertato al momento dell'adozione delle misure restrittive, si basa unicamente sul loro vincolo di parentela e non è dunque sufficiente per giustificare l'inserimento della stessa negli elenchi controversi.

Per reagire all'annessione illegale della Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Russia nel marzo 2014 nonché alle azioni di destabilizzazione condotte dalla Russia nell'Ucraina orientale, il 17 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive [1]. Esso ha previsto segnatamente restrizioni dirette a impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di talune persone fisiche responsabili, in particolare, di azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, il Consiglio ha congelato i loro fondi e le loro risorse economiche. Esso ha altresì inflitto sanzioni analoghe a persone, entità od organismi ad esse associati.

Fin dall'inizio della guerra promossa dalla Russia contro l'Ucraina nel febbraio 2022, il Consiglio, nei suoi atti del 23 febbraio 2022 [2], ha aggiunto negli elenchi delle misure restrittive membri del governo, di banche, uomini d'affari e i membri della Duma di Stato dell'Assemblea federale. In tale contesto, esso ha aggiunto il nome della sig.ra V.P., madre del sig. Y.P., che è responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina e ha tratto vantaggio da grandi contratti pubblici con il ministero della difesa russo a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dell'occupazione dell'Ucraina orientale da parte di separatisti appoggiati dalla Russia. Secondo il Consiglio, la sig.ra P. è la proprietaria della Concord Management and Consulting LLC, che fa parte del Concord group, fondato da suo figlio che ne è stato proprietario fino al 2019, oltre ad essere proprietaria di altre imprese aventi legami con quest'ultimo. Ad avviso del Consiglio, la sig.ra P. ha dunque fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

In tale contesto, ella ha chiesto al Tribunale di annullare gli atti controversi nei limiti in cui la riguardano.

Nella sentenza pronunciata in data 8 marzo 2023, il Tribunale accoglie la sua domanda. Esso rileva, in particolare, che dal fascicolo risulta che la sig.ra P. non è più proprietaria della Concord Management and Consulting già dal 2017, pur avendo detenuto quote della stessa. Inoltre, il Consiglio non dimostra che la medesima possieda altre imprese aventi legami con suo figlio alla data dell'adozione degli atti controversi.

Di conseguenza, il legame tra le due persone associate, accertato al momento dell'adozione degli atti impugnati e su cui il Consiglio si è fondato a tale data, si basa unicamente sul loro vincolo di parentela, il quale, alla luce del criterio applicato dal Consiglio nel caso di specie, della motivazione degli atti impugnati e della giurisprudenza della Corte, non è sufficiente a giustificare l'inserimento della sig.ra P. negli elenchi controversi.

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[1] Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16) e regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

[2] Decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 42 I, pag. 98) e regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 42I, pag. 3).