Per la CGUE, l’acquirente di un’auto con un software per trattamento delle emissioni illegale ha diritto al risarcimento dei danni da parte del costruttore

La Redazione
22 Marzo 2023

La CGUE, con sentenza del 21 marzo 2023 (C-100/21), chiarisce che l'acquirente di un veicolo a motore dotato di un impianto di manipolazione illecito beneficia di un diritto al risarcimento da parte del costruttore dell'automobile qualora detto impianto abbia causato un danno a tale acquirente. Oltre agli interessi generali, il diritto dell'Unione tutela anche gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia dotato di un impianto di manipolazione vietato.

Il Tribunale del Land, Ravensburg (Germania), è investito di un ricorso per risarcimento danni promosso da un singolo (QB) nei confronti della Mercedes-Benz Group. Tale azione giurisdizionale mira a risarcire il danno che la Mercedes-Benz Group avrebbe causato dotando il veicolo a motore diesel, acquistato da QB, di un software che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico quando le temperature esterne si collocano al di sotto di una certa soglia. Un siffatto impianto di manipolazione, che comporta un aumento delle emissioni di ossido di azoto (NOx), sarebbe vietato dal regolamento n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri.

Secondo il diritto tedesco, in caso di mera negligenza, può configurarsi un diritto al risarcimento quando sia stata violata una legge tesa alla tutela di terzi. Pertanto, il giudice tedesco chiede alla Corte di giustizia se le disposizioni pertinenti della direttiva 2007/46 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore (in prosieguo: la «direttiva quadro»), in combinato disposto con il regolamento n. 715/2007, debbano essere interpretate nel senso che esse tutelano gli interessi particolari di un singolo acquirente di un tale veicolo. Per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'indennizzo eventualmente dovuto a QB, il Tribunale del Land, Ravensburg, desidera anche sapere se sia necessario, per dare concreta attuazione al diritto dell'Unione, che il beneficio derivante dall'uso del veicolo non sia imputato al diritto al risarcimento, o che lo sia solo in misura limitata.

Nella sua sentenza, la Corte chiarisce preliminarmente che spetta al giudice tedesco svolgere le valutazioni di fatto necessarie per stabilire se il software di programmazione di cui trattasi debba essere qualificato come impianto di manipolazione ai sensi del regolamento n. 715/2007 e se il suo uso possa essere giustificato in base ad una delle eccezioni che il suddetto regolamento prevede [1].

Per quanto riguarda gli interessi tutelati dal regolamento n. 715/2007, oltre all'obiettivo generale di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente, la Corte tiene conto del più ampio quadro normativo relativo all'omologazione dei veicoli a motore dell'Unione in cui si colloca il regolamento. Al riguardo, la Corte ricorda che, conformemente alla direttiva quadro, i veicoli devono essere oggetto di un'omologazione CE; questa può essere concessa solo se il tipo di veicolo rispetta le disposizioni del regolamento n. 715/2007, in particolare quelle relative alle emissioni. Inoltre, la Corte sottolinea che, secondo la direttiva quadro, i costruttori di veicoli sono tenuti a rilasciare al singolo acquirente un certificato di conformità. Tale documento, obbligatorio tra l'altro ai fini della messa in circolazione di un veicolo, attesta che quest'ultimo rispettava tutti gli atti normativi al momento della sua produzione. Pertanto, il certificato di conformità consente di tutelare il singolo acquirente di un veicolo contro l'inosservanza, da parte del costruttore, del suo obbligo di immettere sul mercato veicoli conformi al regolamento n. 715/2007.

Tali considerazioni portano la Corte a concludere che la direttiva quadro stabilisce un collegamento diretto tra il costruttore di automobili e il singolo acquirente di un veicolo a motore volto a garantire a quest'ultimo che il veicolo sia conforme alla normativa pertinente dell'Unione. Di conseguenza, la Corte ritiene che le disposizioni della direttiva quadro, in combinato disposto con quelle del regolamento n. 715/2007, tutelino, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato. Gli Stati membri sono quindi tenuti a prevedere che l'acquirente di un simile veicolo benefici di un diritto al risarcimento da parte del suo costruttore.

In mancanza di disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinino le modalità secondo le quali gli acquirenti di un veicolo munito di un impianto di manipolazione vietato possono ottenere un risarcimento, spetta a ciascuno Stato membro determinare tali modalità. La Corte evidenzia nondimeno che la normativa nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'ottenimento di un adeguato risarcimento dei danni causati all'acquirente. Può essere altresì previsto che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione non comporti un indebito arricchimento degli aventi diritto. Nel caso di specie, il Tribunale del Land, Ravensburg, dovrà verificare se l'imputazione del beneficio derivante dall'uso effettivo del veicolo da parte di QB garantisca al medesimo un adeguato risarcimento del danno che avrebbe effettivamente subito a seguito dell'installazione, nel suo veicolo, di un dispositivo vietato dal diritto dell'Unione.

______________________________________________________________________________________________________________________________

[1] V., a tal riguardo, le sentenze della Corte del 14 luglio 2022, GSMB Invest, C-128/20, e del 17 dicembre 2020, CLCV e a. (impianto di manipolazione su motore diesel), C-693/18.