La mancata comunicazione dell'avviso di fissazione della udienza al difensore costituitosi tardivamente non costituisce un errore di fatto

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
23 Marzo 2023

Non costituisce un errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c, la mancata comunicazione al difensore costituito dell'avviso di fissazione della udienza stabilita per la trattazione della causa se la parte si è costituita successivamente alla comunicazione e tardivamente rispetto ai termini stabiliti dall'art. 46 comma 1 c.p.a.

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi in relazione ad un ricorso per revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., ovvero per la mancata comunicazione al difensore costituito della data di udienza stabilita per la trattazione della causa.

Con richiamo a posizioni giurisprudenziali del medesimo Consesso, il collegio dichiara inammissibile il ricorso in quanto la ripetizione della predetta comunicazione alla parte che non ne sia stata già destinataria è doverosa solo quando la fissazione dell'udienza, e la relativa comunicazione, siano state effettuate prima della scadenza del termine di cui all'art. 46, comma 1, c.p.a.

Infatti, non è rinvenibile una norma che imponga di dare notizia a una parte costituita oltre i termini di legge della già avvenuta fissazione dell'udienza di discussione nel rispetto dell'art. 71 comma 3 c.p.a.

Pertanto, la mancata comunicazione al difensore costituito della data di udienza stabilita per la trattazione della causa non costituisce errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., laddove concorrano le seguenti condizioni:

a) la fissazione dell'udienza di trattazione sia avvenuta in conformità all'art. 71, comma 3, essendo stato l'adempimento posto in essere dopo la scadenza del termine di cui all'art. 46, comma 1, c.p.a. ivi richiamato;

b) la relativa comunicazione sia avvenuta nel rispetto dell'art. 71, comma 5, che individua i destinatari nelle “parti costituite”, ovvero quelle individuabili come tali al momento della comunicazione.

Ciò in quanto l'art. 71, comma 5, per effetto dell'art. 71, comma 3, va posto in necessaria correlazione con l'art. 46, comma 1, che definisce i termini di costituzione delle parti intimate.

Di contro, lo stesso art. 71, comma 5, non può essere inteso nel senso che le parti intimate tardivamente costituite hanno comunque diritto a ricevere la comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione della causa anche laddove essa sia stata già inoltrata nel rispetto delle predette norme, in quanto se così fosse si determinerebbero dei ruoli di udienza instabili, suscettibili di subire modificazioni dipendenti dalla necessità di tenere conto via via della eventuale costituzione tardiva delle parti intimate, e quindi di fatto ascrivibili alla mera condotta di una delle parti del processo, senza che emergano ragioni obiettive che ne impongano la tutela.