Duplice inadempimento in materia di inquinamento atmosferico: per la CGUE il ricorso della Commissione è irricevibile

La Redazione
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23 Marzo 2023

Con la sentenza emanata il 16 marzo 2023 (CGUE, Sez. III, 16 marzo 2023, C-174/21), la Corte dichiara irricevibile il ricorso della Commissione per duplice inadempimento poiché la Commissione non ha affermato né dimostrato con sufficiente chiarezza che la sentenza della Corte del 2017 con la quale è stato accertato il primo inadempimento non era stata, nel frattempo ancora eseguita.

Nella lettera di diffida inviata alla Bulgaria alla fine del 2018, la Commissione non ha affermato né dimostrato con sufficiente chiarezza che, nel frattempo, la sentenza della Corte del 2017 con la quale è stato accertato il primo inadempimento non era stata ancora eseguita.

La direttiva «relativa alla qualità dell'aria ambiente» [1] obbliga gli Stati membri a rispettare valori limite di concentrazione di taluni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente ed esige che, in caso di superamento, gli Stati membri predispongano piani per la qualità dell'aria affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Nella sentenza Commissione/Bulgaria [2], pronunciata il 5 aprile 2017, la Corte ha dichiarato che la Bulgaria era venuta meno agli obblighi summenzionati [3].

A seguito della pronuncia della sentenza Commissione/Bulgaria, la Commissione, il 9 novembre 2018, ha inviato alla Bulgaria una lettera di diffida, conformemente alla procedura prevista all'articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE [4]. In tale lettera, la Commissione constatava che la Bulgaria non aveva ancora adottato le misure necessarie per porre fine alle violazioni accertate dalla Corte nella sua sentenza del 2017. Essa ha quindi invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni entro il termine fissato nella lettera (in prosieguo: la «data di riferimento»), ossia il 9 febbraio 2019, e a informarla dei progressi eventualmente compiuti nel frattempo.

Insoddisfatta delle risposte della Bulgaria, la Commissione ha adito la Corte con un ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE (in prosieguo: il «ricorso per duplice inadempimento») affinché dichiarasse che tale Stato membro non si è conformato a detta sentenza e lo condannasse al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera fino alla completa esecuzione della sentenza della Corte.

Giudizio della Corte

Con la sentenza emanata il 16 marzo 2023, la Corte considera che l'emissione di una lettera di diffida nell'ambito di un procedimento precontenzioso sul fondamento dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE presuppone, se non si vogliono mettere a repentaglio le esigenze di certezza del diritto, che la Commissione possa validamente far valere una violazione dell'obbligo di adottare tutte le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tenuto conto del fatto che il ricorso per duplice inadempimento mira a spingere uno Stato membro inadempiente ad eseguire una sentenza per inadempimento, la Corte sottolinea che la Commissione è tenuta non solo a verificare, per tutta la durata del procedimento precontenzioso e prima dell'emissione della lettera di diffida, se la sentenza di cui trattasi sia stata nel frattempo eseguita o meno, ma anche ad affermare e a dimostrare prima facie, con chiarezza, in tale lettera di diffida, che la sentenza non sarà stata ancora eseguita alla data di riferimento. Infatti, non si può validamente contestare a uno Stato membro un inadempimento dell'obbligo di adottare i provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza della Corte comporta se dalla lettera di diffida non risulta chiaramente che, alla data di riferimento, l'obbligo di eseguire tale sentenza ancora perduri dalla sua pronuncia.

Nel caso di specie, la Corte rileva che, nella lettera di diffida del 9 novembre 2018, la Commissione non ha affermato, con la dovuta chiarezza, né dimostrato prima facie che la sentenza Commissione/Bulgaria del 5 aprile 2017 non sarebbe stata ancora eseguita alla data di riferimento, ossia il 9 febbraio 2019.

Infatti, in tale lettera, la Commissione indica che gli inadempimenti constatati fino al 2014 in tale sentenza si sono protratti, per le zone e gli agglomerati considerati nella lettera, nel corso degli anni 2015 e 2016. Essa non fornisce tuttavia spiegazioni circostanziate, né un'analisi dei fatti che indichino che la situazione rilevata nel corso di questi due anni si sarebbe protratta senza alcun netto miglioramento durante il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza, il 5 aprile 2017, e la data di riferimento, il 9 febbraio 2019, rendendo così necessaria l'adozione di misure ai fini dell'esecuzione di detta sentenza.

Orbene, secondo la Corte, né il fatto che tali inadempimenti si siano protratti tra la fine del periodo oggetto della sentenza della Corte, vale a dire il 2014, e un periodo successivo ma anteriore alla data di pronuncia della sentenza, vale a dire gli anni 2015 e 2016, né il carattere sistematico e continuato di tali inadempimenti rilevato dalla Corte in tale sentenza implicano automaticamente che, tanto alla data della pronuncia di detta sentenza quanto alla data di riferimento, quest'ultima non sarebbe stata ancora eseguita e che si poteva quindi contestare alla Bulgaria di non aver adottato tutte le misure che la sua esecuzione comportava.

Pertanto, astenendosi, nella lettera di diffida, dall'affermare e dal dimostrare prima facie, con la necessaria chiarezza, il presupposto indispensabile secondo cui la sentenza Commissione/Bulgaria, del 5 aprile 2017, non sarebbe stata ancora eseguita alla data di riferimento per quanto riguarda le zone e gli agglomerati di cui a tale lettera, la Commissione non ha validamente fatto valere un inadempimento, da parte della Bulgaria, dell'obbligo di adottare le misure che l'esecuzione di tale sentenza comporta. La Corte dichiara quindi irricevibile il ricorso della Commissione per duplice inadempimento.

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[1] Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).

[2] Sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15.

[3] Più specificamente, gli obblighi derivanti dall'articolo 13, paragrafo 1, dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, e dall'allegato XI della direttiva 2008/50.

[4] In forza dell'articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE, uno Stato membro del quale la Corte abbia accertato l'inadempimento di uno degli obblighi ad esso incombenti in forza dei Trattati, è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, e la Commissione può adire quest'ultima qualora essa ritenga, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizione di presentare le sue osservazioni, che tali provvedimenti non siano stati adottati.