Nel settore penale i diritti di copia vanno pagati obbligatoriamente con PagoPA?
23 Marzo 2023
Il Ministero della Giustizia, sul punto, è stato ondivago sul punto.
In un primo momento, in risposta al quesito sottopostogli dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, tramite il canale Filo diretto, con provvedimento del 21 febbraio 2023, rammentava che con nota prot. DOG 13550.U del 20 aprile 2020, indirizzata a tutti gli uffici giudiziari, ivi comprese le Procure Generali presso le Corti di Appello, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha reso noto che «In attuazione all'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette – e non obbliga – tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia” anche nel settore penale».
Nella citata nota la DGSIA ha precisato che «per le sole Procure Generali della Repubblica e Procure della Repubblica, questa Direzione potrà procedere all'abilitazione di detti Uffici all'accettazione dei pagamenti telematici ed al conseguente annullamento della ricevuta telematica solo a seguito di specifica richiesta da inviare all'indirizzo prot.dgsia.dog@giustiziacert.it dovendosi provvedere all'inserimento della denominazione dell'ufficio richiedente nel catalogo, esposto sul PST, degli uffici che assicurano questo servizio, catalogo in cui sono già presenti i tribunali e le corti appello, in virtù degli sviluppi del processo civile telematico i cui sistemi consentono già di procedere all'annullamento della RT».
Dopo pochi giorni, la direzione generale per i sistemi informatici ed automatizzati del dipartimento della transizione digitale della giustizia sembrava aver cambiato idea.
Il 6 marzo 2023 veniva diramata nota avente ad oggetto il pagamento del contributo unificato, del diritto di certificato, del diritto di copia e delle spese per le notificazioni a richiesta dell'ufficio tramite la c.d. piattaforma PagoPA.
Nella nota, a firma del direttore generale De Lisi, si afferma che, ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile che nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti tramite la piattaforma di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.
Alla luce della specifica ministeriale, molti avvocati penalisti si sono visti negare il rilascio delle copie dei fascicoli in quanto il pagamento dei diritti di copia va effettuato esclusivamente per via telematica; pertanto, le copie verranno rilasciate dopo la produzione della ricevuta del pagamento effettuato.
A porre fine all'annosa querelle, è intervenuto l'ufficio a servizio dell'amministrazione della giustizia del relativo Dipartimento, divulgando il 22 marzo 2023 una circolare (Prot. n. 0002398) avente ad oggetto specifico il “pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato ex art. 196 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002”.
Nella Circolare, a firma del Direttore Generale Mimmo, si afferma che «allo stato, per quanto attiene al settore penale, considerando la non integrale abilitazione dei sistemi e delle infrastrutture al pagamento con modalità telematiche, comunicata dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione con nota del 16 marzo 2023, il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento.
Ciò in quanto, non risulta l'abrogazione esplicita dell'art. 285 d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale «Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo»; tale disposizione parrebbe avere conservato la funzione di norma di chiusura del sistema, applicabile alle ipotesi sottratte all'ambito di operatività dell'art. 196 cit.
In definitiva, per rispondere al presente quesito operativo, il pagamento dei diritti di copia nel processo penale potrà essere assolto solo in via “facoltativa” (e non “obbligatoria”) in via telematica, tramite il sistema PagoPA, o, in alternativa, apponendo le classiche “marche” (rectius, diritti di cancelleria) acquistate nelle tabaccherie e nei punti vendita abilitati. |