Caso Towercast: pubblicata la pronuncia della CGUE sull’applicabilità a determinate condizioni dell’art. 102 TFUE alle concentrazioni non notificate

La Redazione
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23 Marzo 2023

La Corte di giustizia dell'Unione europea (16 marzo 2023, C-449/21) ha stabilito che il Regolamento n. 139/2004 non osta a che una concentrazione che non abbia una dimensione comunitaria, che sia inferiore alle soglie per il controllo ex ante previste dal diritto nazionale e che non sia stata rinviata alla Commissione ai sensi dell'art. 22 di tale regolamento, sia soggetta a un controllo ex post, o a una contestazione se il grado di posizione dominante raggiunto ostacola in modo sostanziale la concorrenza.

Nel 2016 la società TDF, principale operatore della piattaforma di televisione digitale terrestre (DTT) in Francia, ha acquisito il controllo esclusivo della concorrente Itas grazie ad un'operazione di acquisizione inferiore alle soglie previste dal Regolamento UE sulle Fusioni e dal Codice di Commercio francese: non è stata quindi notificata né esaminata sotto il controllo preventivo delle concentrazioni; né tale operazione ha dato luogo ad un procedimento di rinvio alla Commissione ai sensi dell'art. 22 del regolamento sulle concentrazioni.

La concorrente Towercast ritiene che l'acquisizione del controllo di Itas da parte di TDF costituisca una violazione del divieto di abuso di posizione dominante sancito dal diritto primario dell'Unione (art. 102 TFUE). Secondo Towercast, TDF sta ostacolando la concorrenza sui mercati all'ingrosso a monte e a valle dei servizi di trasmissione DTT rafforzando in modo significativo la sua posizione dominante su tali mercati.

Avendo l'autorità garante della concorrenza francese rigettato il reclamo presentato da Towercast, quest'ultima ha proposto ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Parigi, che chiede alla Corte di giustizia se sia possibile per un'autorità nazionale garante della concorrenza effettuare, alla luce del divieto di abuso di posizione dominante sancito dal diritto dell'Unione, un controllo ex post di un'operazione di concentrazione realizzata da un'impresa in una posizione dominante, qualora tale concentrazione rimanga al di sotto delle soglie di fatturato rilevanti stabilite dal regolamento sulle concentrazioni e dal diritto nazionale in materia di concentrazioni e non sia stata quindi oggetto di un controllo ex ante al riguardo.

Nella sua sentenza, la Corte dichiara che un'operazione di concentrazione di dimensione extracomunitaria può essere soggetta ad un controllo da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza e dei giudici nazionali, sulla base dell'efficacia diretta del divieto di abuso di posizione dominante, ricorrendo a tal fine alle proprie norme procedurali.

La Corte sottolinea che, fermo restando il principio secondo cui il regolamento sulle concentrazioni è l'unico regolamento applicabile alle operazioni di concentrazione, è il diritto processuale degli Stati membri ad essere applicabile alle concentrazioni di dimensione extracomunitaria.

Di conseguenza, il controllo preventivo delle operazioni di dimensione comunitaria introdotto dal regolamento sulle concentrazioni non preclude un controllo successivo delle operazioni di concentrazione che non soddisfano tale soglia: talune concentrazioni possono sia sfuggire a un controllo preventivo sia essere soggette a un controllo successivo.

Nell'effettuare tale controllo a posteriori alla luce del divieto di abuso di posizione dominante, l'autorità in questione deve verificare se un acquirente che detiene una posizione dominante su un determinato mercato e che ha acquisito il controllo di un'altra impresa su tale mercato ha, con tale comportamento, ostacolato sostanzialmente la concorrenza su detto mercato.