Pendenza di un giudizio tra operatore economico e Stazione Appaltante: è illegittima la sospensione dal sistema di qualificazione della stessa S.A.

Flaminia Bruschi
23 Marzo 2023

La previsione della sospensione di un concorrente dal sistema di qualificazione della Stazione appaltante (che ne determini la preclusione alla partecipazione alle gare di quest'ultima e ne limiti l'iniziativa economica) soltanto perché ha instaurato un contenzioso nei confronti della medesima Stazione appaltante appare chiaramente distonica rispetto al sistema di guarentigie costituzionali del diritto di difesa giudiziaria. Secondo una lettura costituzionalmente orientata, infatti, non è il mero dato oggettivo della pendenza del contenzioso a poter giustificare l'adozione di misure di espulsione/sospensione da un sistema di qualificazione, bensì soltanto la gravità intrinseca dei fatti (autonomamente valutati) da cui è scaturito tale contenzioso.

Il caso. La vicenda all'attenzione del Collegio ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con cui la Stazione appaltante ha disposto la sospensione del ricorrente dal sistema di qualificazione istituito, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 50/2016, presso la stessa per l'accreditamento dei propri fornitori.

Detto provvedimento era motivato in ragione del fatto che l'operatore economico aveva instaurato un contenzioso avanti al giudice amministrativo nei confronti della stessa Stazione appaltante in relazione a pregressi atti di esclusione da procedure di gara e poggiava sul presupposto che lo stesso Regolamento di qualificazione della Stazione appaltante consente a quest'ultima di sospendere il singolo fornitore in tali ipotesi.

L'operatore economico lamenta, dunque, l'illegittimità del provvedimento così motivato per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e contrasto con il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La soluzione del TAR Il Collegio, preliminarmente rammentato che la ratio del sistema di qualificazione è quella di selezionare “ex ante” i potenziali partner contrattuali delle commesse pubbliche in ragione della sussistenza di requisiti di tipo tecnico e di complessiva affidabilità, ha ritenuto che, in disparte la questione se le cause di sospensione/esclusione dal sistema di qualificazione ex art. 134 d.lgs. n. 50/2016 debbano coincidere esattamente (o meno) con le cause tipiche di esclusione dalla gara ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il punto centrale della controversia attiene alla legittimità della previsione contenuta nel Regolamento di qualificazione.

D'altro canto, osserva il TAR, pur volendo accedere alla tesi dell'Amministrazione a tenore della quale le previsioni di legge consentirebbero di individuare nei sistemi di qualificazione motivi di esclusione ulteriori rispetto a quelle annoverate dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, resta comunque inteso che queste fattispecie “ulteriori” devono essere conformi a legge. E così non è nel caso di specie.

Difatti – conclude il Collegio – la previsione regolamentare de qua, ancorando la sanzione della sospensione (con conseguente preclusione dell'impresa a partecipare alle gare indette da quella Stazione appaltante) al mero fatto oggettivo della pendenza di un contenzioso amministrativo appare palesemente lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito, che, per converso, imporrebbe alla Stazione appaltante di compiere un'autonoma e ponderata valutazione della vicenda sostanziale sottesa a tale contenzioso prima di adottare qualsivoglia provvedimento sanzionatorio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.