La controversia in tema risoluzione del contratto adottata in base ad una clausola risolutiva espressa è devoluta alla giurisdizione ordinaria

Giorgio Capra
24 Marzo 2023

In controversia vertente sulla risoluzione del contratto adottata dall'Ente aggiudicatore in base ad una clausola risolutiva espressa, il TAR Lazio ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

Il caso. All'esito di una procedura ristretta indetta dal Gestore della rete ferroviaria e relativa all'affidamento della fornitura di tirafondi nella quale era risultata vincitrice di un lotto e a valle della stipula del relativo contratto, la società ricorrente si vedeva comunicare da RFI la risoluzione del contratto.

La risoluzione era intervenuta a valle della sospensione – già impugnata dalla ricorrente in distinto giudizio – delle qualificazioni della società ricorrente per pretese fattispecie di reato in contrasto con il Codice Etico dell'ente e tali da incidere significativamente sul rapporto fiduciario con il Gestore.

La società allora impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento recante la risoluzione del contratto chiedendone l'annullamento nonché la declaratoria di nullità e/o di illegittimità di tale clausola risolutiva espressa. Il contratto stipulato, infatti, prevedeva espressamente la possibilità per RFI di dichiarare la risoluzione del contratto anche in caso di perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara.

La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio, accogliendo l'eccezione sollevata dal Gestore, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Nella ricostruzione del TAR, infatti, in caso di attivazione di una clausola risolutiva espressa, l'atto risolutivo costituisce esercizio di un diritto potestativo afferente alla capacità di diritto comune dell'ente aggiudicatore e non è espressione di poteri autoritativi di matrice pubblicistica, sicché la controversia sulla risoluzione anticipata del contratto in base ad una clausola di tal fatta rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

La spendita di potere pubblico si è avuta, invero, solamente con riferimento alla differente e presupposta sospensione della società ricorrente dai sistemi di qualificazione dell'ente aggiudicatore, già oggetto di un distinto giudizio, mentre l'attivazione della clausola risolutiva espressa, esplicitamente contemplata nel contratto risolto, non ha implicato la spendita di alcun potere pubblico né è stata presa in base a valutazioni di carattere discrezionale di stampo pubblicistico.

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