Privativa per ritrovati vegetali e risarcimento del danno: la previsione di un minimo forfettario è contraria al divieto di condanna a carattere punitivo

La Redazione
24 Marzo 2023

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza pronunciata il 16 marzo 2023 (C-522/21), ha stabilito che l'art. 18(2) del Regolamento (CE) n. 1768/95, che prevede un importo forfettario minimo calcolato sulla base del quadruplo del canone di licenza come risarcimento di una violazione ripetuta e intenzionale dell'obbligo di equa remunerazione previsto dall'art. 14(3) del Regolamento n 2100/94, è invalida. Tale disposizione, infatti, può portare alla concessione di un risarcimento danni di natura punitiva; pertanto, è contraria al divieto di una condanna a carattere punitivo previsto dal diritto dell'Unione.

La STV è un'associazione di titolari di varietà vegetali protette,incaricata dai suoi membri di tutelare i loro diritti e, in particolare, di presentare in nome proprio domande di informazione e domande di pagamento.

Essa chiede dinanzi ai giudici tedeschi un risarcimento danni nei confronti di un agricoltore che ha impiantato, senza autorizzazione, una varietà vegetale protetta, l'orzo invernale KWS Meridian.

Il giudice adito della causa nutre dubbi quanto alla validità di una disposizione contenuta in un regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione. Tale disposizione prevede che il titolare possa chiedere, in caso di violazione ripetuta e intenzionale, un importo forfettario minimo calcolato sulla base del quadruplo del canone di licenza [1]. Esso ha quindi interpellato al riguardo la Corte di giustizia.

Nella sua sentenza pronunciata il 16 marzo 2023 la Corte ha constatato che la disposizione controversa è invalida.

Infatti, tale disposizione fissa un importo forfettario minimo calcolato con riferimento all'importo medio del canone di licenza, mentre l'importo di quest'ultimo non può di per sé fungere da base per la valutazione del danno poiché non è necessariamente collegato al medesimo.

Inoltre, l'istituzione di un importo forfettario minimo per il risarcimento del danno subito dal titolare è contraria all'obbligo di quest'ultimo di provare l'entità del danno subito. Infatti, la disposizione si limita a presupporre la prova dell'esistenza di un pregiudizio, ripetuto e intenzionale, ai diritti del titolare.

Peraltro, tale disposizione è contraria al divieto di una condanna a carattere punitivo previsto dal diritto dell'Unione. Orbene, fissando il livello del risarcimento a un importo forfettario minimo calcolato sulla base del quadruplo dell'importo medio del canone di licenza, essa può portare alla concessione di un risarcimento danni di natura punitiva.

Infine, essa limita in modo inammissibile il potere discrezionale del giudice adito, istituendo una presunzione assoluta quanto alla portata minima del danno subito dal titolare.

Per tali motivi, la Corte constata che la Commissione ha ecceduto i limiti della sua competenza di esecuzione.

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[1] L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1995, L 173, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998 (GU 1998, L 328, pag. 6).