Ricorso telematico: se il sistema è lento a caricare e scatta la mezzanotte, è possibile la rimessione in termini
27 Marzo 2023
Nell'ambito di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, è sorta la questione della tardività del ricorso esperito dal richiedente avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale poichè iscritto nel registro telematico pochi minuti dopo lo scattare della mezzanotte dell'ultimo giorno utile. Il Tribunale rigettava anche la richiesta di rimessione in termini sottolineando come il ricorrente «ha depositato i messaggi relativi alle ulteriori p.e.c., ma non ha giammai allegato né dimostrato a che ora abbia effettuato l'invio telematico del ricorso né a che ora esso sia stato consegnato, non avendo depositato né la prima né la seconda p.e.c., ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia».
La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione che spiega come, «in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. 5 gennaio 2023, n. 238)».
Dalla ricostruzione della vicenda emerge che il difensore aveva provveduto ad azionare il comando del deposito telematico del ricorso tempestivamente ma «per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile (…), il sistema impiegava parecchi minuti a "caricare" la (…) "busta telematica" ed a completare la sua trasmissione al sistema». Di conseguenza, le PEC relative all'accettazione, alla consegna ed anche all'esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data quella del giorno successivo. Il Collegio ritiene sussistenti in questo caso gli estremi della causa non imputabile e di un errore fatale. La richiesta di rimessione in termini avrebbe dunque meritato accoglimento. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale.
(Fonte: Diritto e Giustizia)
|