Addebito della separazione e diritti successori
28 Marzo 2023
Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione - con sentenza passata in giudicato al momento dell'apertura della successione - perde i diritti successori.
Tuttavia, quest'ultimo non decade dal diritto di percepire un assegno vitalizio qualora al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 585, comma 2, c.c.).
Si ritiene che la natura dell'assegno vitalizio sia da intendersi come strettamente alimentare in quanto correlata agli alimenti di cui già godeva il coniuge superstite e, per tale ragione, tale assegno potrà diminuire o cessare (non aumentare, considerata la limitazione prevista dall'art. 548, comma 2, c.c.) secondo le variazioni dello stato di bisogno.
Tale assegno, infatti, è commisurato alle sostanze ereditarie, alla qualità nonché al numero degli eredi legittimi e non può essere, dunque, di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta.
Si precisa altresì che quanto sopra detto vale anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi.
In conclusione, dunque, solo al coniuge separato, e cui non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, continueranno ad essere riconosciuti gli stessi diritti successori del coniuge non separato (artt. 548 comma 1 e 585, comma 1, c.c.).
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