Irregolarità tributaria: l'escluso ha l'onere di dimostrare la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella esattoriale

28 Marzo 2023

Il TAR ricorda come, ai fini della regolarità fiscale, sia necessario fornire la prova dell'impugnazione o dell'invalidità della notifica degli atti fondativi delle relative pretese tributarie, cioè dei pertinenti avvisi di accertamento.

Il caso e la soluzione. Il secondo classificato in una procedura ad evidenza pubblica insorgeva dinanzi al TAR avverso l'altrui aggiudicazione deducendo, tra le altre censure, l'irregolarità della posizione amministrativa dell'aggiudicataria, al cui carico sarebbe emersa la sussistenza di pendenze tributarie definitive idonee a determinarne l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016.

Il TAR ha accolto il ricorso in ragione del fatto che, già al momento della domanda di partecipazione alla gara, l'aggiudicataria presentava un'esposizione debitoria riconducibile al mancato versamento di tributi locali avente carattere di definitività, seppure dalla stessa contestata a mezzo di generiche e non comprovate affermazioni che la Stazione appaltante accoglieva senza, peraltro, fornire alcuna motivazione sulle ragioni che l'avevano indotta ad attribuire loro valenza prevalente.

Sostiene il TAR che l'intervenuto atto di riconoscimento e di dilazione dell'intero debito fiscale non poteva in alcun modo giovare alla controinteressata, posto che era stato da ella sottoscritto in data certamente successiva alla presentazione della sua domanda di partecipazione, ricordando in proposito, che secondo il costante insegnamento giurisprudenziale: “il requisito della regolarità fiscale, […] può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell'offerta” (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15/2013; Cons. Stato, sez. III, n. 08148/2020).

Altrettanto infondate risultano, ad avviso del Collegio, le affermazioni secondo cui la controinteressata non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'ingiunzione di pagamento e che detta ingiunzione sarebbe stata da ultimo impugnata dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale. L'aggiudicataria non ha, infatti, offerto alcun adeguato elemento a supporto né dell'invocata nullità della notifica dell'ingiunzione rivoltale, né della sua mancata ricezione, né della rilevanza, ai fini di causa, della successiva iniziativa impugnatoria.

Sotto quest'ultimo profilo, il Giudice precisa che il relativo ricorso tributario è stato proposto:

i) a diversi anni di distanza dalla notifica del titolo, notifica della quale l'aggiudicataria non ha adeguatamente comprovato la nullità;

ii) soltanto dopo che l'irregolarità della posizione fiscale della controinteressata è stata contestata con il ricorso, ad aggiudicazione ormai avvenuta;

iii) in presenza di un coevo riconoscimento pieno e incondizionato dell'intero debito fiscale, comprensivo di quello oggetto dell'ingiunzione, recato nell'atto di riconoscimento e di dilazione del debito.

Sussiste poi, ad avviso del TAR, un'ulteriore ragione idonea a suffragare la tesi secondo cui la pretesa tributaria vantata a carico dell'aggiudicataria sarebbe riconducibile alla “violazione fiscale definitiva” e che rimanda al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la definitività dell'accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale – in sé, semplice atto con cui l'agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore, dopo aver informato il debitore che il detto ente ha provveduto all'iscrizione a ruolo di quanto indicato in un precedente avviso di accertamento – bensì dalla comunicazione di quest'ultimo. La cartella di pagamento (che infatti non è atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) “costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede […] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione è stata enunciata” (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001), laddove è l'avviso di accertamento l'atto mediante il quale l'ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale.

È invece l'avviso di accertamento il titolo esecutivo della pretesa tributaria, ossia l'atto formale con cui l'amministrazione finanziaria muove una precisa contestazione al contribuente in merito all'adempimento di una specifica obbligazione fiscale: con esso vengono indicati al contribuente i dati di fatto e di diritto per i quali è richiesto un versamento, nonché la misura dello stesso (art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e l'imponibile” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8148/2020 e in termini analoghi ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 856/2018).

Alla luce del principio esposto, sostiene il Collegio, costituisce“preciso onere del soggetto la cui esclusione sia in discussione dimostrare che, prima delle cartelle esattoriali, non gli siano stati notificati gli avvisi di accertamento presupposti”.

In conclusione. Posto che le violazioni fiscali ascritte alla controinteressata risultavano tutte definitive, in quanto non è stata offerta alcuna prova dell'impugnazione – o, in alternativa, dell'invalidità della notifica – degli atti fondativi delle relative pretese tributarie, cioè dei pertinenti avvisi di accertamento, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.

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