Sicurezza antincendio nei locali aperti al pubblico: se le attrezzature recano il marchio CE, gli Stati membri non possono imporre requisiti aggiuntivi

La Redazione
28 Marzo 2023

La CGUE con la sentenza del 23 marzo 2023 (C-653/21) ha stabilito che, in materia di sicurezza antincendio negli stabilimenti aperti al pubblico, gli Stati membri non possono imporre ulteriori requisiti alle attrezzature a pressione recanti il marchio CE contrassegno ai fini della messa a disposizione di tale apparecchiatura sul mercato nazionale.

Con ordinanza adottata nel 2019, il ministro dell'Interno francese ha modificato un'ordinanza del 1980 sulla sicurezza contro i rischi di incendio e panico negli esercizi aperti al pubblico, per consentire, nel rispetto di determinati requisiti di sicurezza, l'uso, in tali esercizi, di apparecchiature che utilizzano refrigeranti infiammabili, come frigoriferi, congelatori o condizionatori d'aria.

L'ordinanza in questione subordina l'utilizzo di apparecchiature utilizzanti refrigeranti infiammabili, in tali stabilimenti, al rispetto di un certo numero di requisiti. Tuttavia, prevede che le apparecchiature recanti la marcatura CE non siano soggette a tali requisiti, a condizione che tali apparecchiature siano sigillate ermeticamente.

Syndicat Uniclima (Associazione rappresentativa delle industrie termica, aeraulica e del freddo, che, tra l'altro, assiste e rappresenta le imprese dinanzi alle autorità francesi, europee e internazionali in materia regolamentare e normativa) ha proposto ricorso dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia).

Essa fa valere che la condizione posta dall'ordinanza impugnata, che richiede che l'apparecchiatura sia ermeticamente sigillata, costituisce un requisito aggiuntivo rispetto a quelli previsti da tre direttive [1], sebbene le apparecchiature recanti la marcatura CE siano conformi ai requisiti di tali direttive. Essa sostiene che l'ordinanza impugnata crea distorsioni della concorrenza poiché impone agli operatori economici di modificare i propri prodotti al solo scopo di metterli a disposizione sul mercato francese.

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) ha adito la Corte di giustizia al riguardo.

Nella sua sentenza, la Corte ribatte che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che, al fine di tutelare la salute e l'incolumità delle persone contro i rischi di incendio nei locali aperti al pubblico, imponga alle attrezzature a pressione che utilizzano refrigeranti infiammabili prescrizioni che non figurano tra le requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive controverse, ai fini della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio di tali apparecchiature, sebbene tali apparecchiature rechino la marcatura CE.

Rileva che la "marcatura CE" consente al fabbricante di indicare che l'attrezzatura a pressione o l'insieme in questione è conforme ai requisiti armonizzati a livello dell'UE. Tale marchio indica la conformità a tali requisiti ed è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato.

Pertanto, la Corte ritiene che gli Stati membri non possano, anche «solo per l'uso di tali apparecchiature in locali aperti al pubblico e tenuto conto di specifici rischi di sicurezza antincendio», imporre requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla Direttiva 2014/68 per la messa a disposizione sul mercato nazionale di tali apparecchiature: siffatte prescrizioni nazionali equivarrebbero a privare di efficacia le misure di armonizzazione previste da detta direttiva.

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[1] In particolare, la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, e che modifica la Direttiva 95/16/CE (GU 2006, L 157, pag. 24), la Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro determinati limiti di tensione (GU 2014, L 96, pag. 357), e la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU 2014, L 189, pag. 164).