Il ritiro dei passaporti di tre accademici a seguito di un tentativo di colpo di Stato ha violato la CEDU

Elena Falletti
29 Marzo 2023

Per la Corte EDU (21 marzo 2023, ricorsi 66763/17, 66767/17 e 15891/18) il ritiro dei passaporti di tre accademici dopo un tentato colpo di Stato ha determinato, ai sensi della CEDU, la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e all'istruzione. Da un lato, infatti, la cancellazione dei passaporti era stata arbitraria e non aveva soddisfatto il requisito della legittimità; dall'altro, non trova giustificazione l'impossibilità per i primi due ricorrenti di proseguire gli studi nelle università straniere a causa dell'annullamento dei loro passaporti.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato all'unanimità che vi è stata una violazione sia dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti dei tre ricorrenti, sia dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) della Convenzione nei confronti dei primi due ricorrenti.

Il caso riguardava il ritiro dei passaporti dei tre accademici in relazione al loro licenziamento dal servizio pubblico a seguito dello stato di emergenza dichiarato dopo il tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016 in Turchia. La misura è durata due anni e otto mesi per i primi due richiedenti e tre anni e dieci mesi per il terzo richiedente. Per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata, la Corte ha rilevato che la cancellazione dei passaporti dei tre richiedenti con atti dell'esecutivo, nel contesto dello stato di emergenza, era stata arbitraria e non aveva soddisfatto il requisito della legittimità.

Per quanto riguarda il diritto all'istruzione, la Corte ha ritenuto che l'articolo 2 del Protocollo n. 1 imponga agli Stati membri l'obbligo di non ostacolare, senza debita giustificazione, l'esercizio di tale diritto sotto forma di corsi di istruzione superiore in istituti pertinenti all'estero. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'impossibilità per i primi due ricorrenti, a causa dell'annullamento dei loro passaporti, di proseguire gli studi di dottorato nelle università straniere a cui erano stati ammessi non sia stata giustificata.

Elena Falletti