Il diniego di accesso agli atti relativi ad ex funzionari DDR non costituisce violazione del diritto alla libertà di espressione (ex art. 10 CEDU)

Elena Falletti
Elena Falletti
29 Marzo 2023

La Corte EDU (28 marzo 2023, ricorso n. 6091/16) non ritiene che vi sia stata una violazione del diritto alla libertà di espressione nei confronti di un giornalista tedesco che si è visto negare la possibilità di accedere a informazioni relative ad ex funzionari DDR.

Il ricorrente è un cittadino tedesco nato nel 1968 e residente a Berlino. È un giornalista e lavora per un noto quotidiano. Il caso riguarda il suo diritto di accesso alle informazioni in possesso del Ministero della Giustizia del Land Brandeburgo relative a giudici e a un pubblico ministero che in precedenza avevano lavorato per il Ministero della Sicurezza dell'ex Repubblica Democratica Tedesca (DDR).

Al momento della riunificazione della Germania, ai giudici e ai pubblici ministeri che avevano lavorato nell'ex DDR è stata data la possibilità di chiedere di essere integrati nel sistema giudiziario dei nuovi Länder. Facendo leva sugli articoli 10 (diritto alla libertà di espressione) e 6 (diritto a un equo processo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il ricorrente lamenta il rifiuto dei tribunali nazionali di ordinare al Ministero della Giustizia del Land Brandeburgo di fornirgli determinate informazioni. Lamenta inoltre che il procedimento non sia iniziato tempestivamente e sia durato troppo a lungo. Inoltre, sostiene che i tribunali nazionali non sono stati imparziali.

Tuttavia, secondo la Corte non vi è stata l'asserita violazione dell'articolo 10 a causa della decisione di rifiutare la divulgazione di informazioni aggiuntive sulle risultanze incriminatrici disponibili contro i tredici giudici e il pubblico ministero, nonché a causa del rifiuto di divulgare il coinvolgimento dei giudici interessati in alcuni tipi di procedimenti. Pertanto, la richiesta di equa riparazione è stata rigettata.

Elena Falletti