Riforma del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36): il punto sulle novità

Redazione Scientifica
31 Marzo 2023

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, il cui testo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo e pubblicato con D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (G.U. 31 marzo 2023, n. 77, s.o. n. 12), entra in vigore con i relativi Allegati il 1° aprile 2023, in quanto collegato al raggiungimento degli obiettivi PNRR. Secondo l'art. 229, lo stesso Codice e i relativi Allegati acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023. Si prevede, però, una fase transitoria molto articolata: il vecchio Codice di cui al D.lgs. n. 50/2016, prevedendone l'abrogazione (dal 1° luglio 2023), ma la sua perdurante efficacia per tutti i procedimenti fino al 1° luglio 2023, esclusivamente ai procedimenti in corso a partire dalla stessa data (art. 226 nuovo Codice); alcune disposizioni del nuovo Codice si applicheranno dal 1° gennaio 2024 (prorogando quindi ulteriormente l'efficacia delle norme del vecchio Codice), in particolare quelle sulla digitalizzazione delle procedure e quindi relative alla Banca dati nazionale ANAC.

La Riforma è improntata su tre principi cardine, in base ai quali devono essere interpretate e applicate le norme del nuovo Codice: il principio del risultato; il principio della fiducia; il principio dell'accesso al mercato.

Tra le novità di maggior rilievo si evidenziano: l'ampliamento delle ipotesi in cui è possibile l'affidamento diretto e quindi la revisione delle soglie al di sotto delle quali gli appalti potranno essere affidati senza gara; l'appalto integrato; l'introduzione del c.d. “subappalto a cascata”; una maggiore flessibilità per i settori speciali; la revisione dei prezzi; le qualificazioni delle stazioni appaltanti.

In sede di approvazione definitiva, sono state introdotte delle modifiche rispetto allo Schema preliminare di dicembre, in particolare in relazione all'illecito professionale grave, all'iscrizione di diritto (in sede di prima applicazione) nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate delle unioni di comuni, delle Province e delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni.

Si evidenzia altresì che uno degli aspetti più innovativi è anche la scelta di inserire direttamente negli Allegati al provvedimento la disciplina attuativa di dettaglio, rendendo il Codice già “auto-esecutivo”.

Al fine di supportare gli utenti ad orientarsi su questa importante riforma, forniamo una tabella riepilogativa dove sono riportate le novità e la timeline sulla entrata in vigore ed efficacia delle nuove norme.

Novità

Nuovo Codice dei contratti pubblici

Entrata in vigore/Efficacia

Principi generali

  • Principio del risultato: si intende l'interesse pubblico primario della disciplina, che attiene all'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza
  • Principio della fiducia: nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
  • Principio dell'accesso al mercato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
  • Vanno poi richiamati: i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento; principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale; principio di auto-organizzazione amministrativa; principio di autonomia contrattuale; principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale; principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione; principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

Artt. 1-11

In vigore dal 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Digitalizzazione

  • Banca dati nazionale
  • Fascicolo virtuale dell'operatore economico
  • Piattaforme di approvvigionamento digitale
  • Procedure automatizzate del ciclo di vita dei contratti pubblici
  • Accesso civico digitalizzazione e possibilità di richiedere la documentazione di gara

Artt. 19-36

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 efficaci dal 1° gennaio 2024

Programmazione di infrastrutture prioritarie

  • Inserimento dell'elenco delle opere prioritarie nel Documento di economia e finanza (DEF)
  • Riduzione dei termini per la progettazione
  • Comitato speciale dedicato all'esame dei progetti prioritari istituito da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • Superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi con DPCM
  • valutazione in parallelo dell'interesse archeologico

Artt. 37-40

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Art. 37, comma 4, efficace dal 1° gennaio 2024 (“Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”)

Riduzione fasi di progettazione e Appalto integrato

  • Superamento del “progetto definitivo”, per cui la progettazione in materia di lavori pubblici, si articola ora in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo
  • Unico appalto per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato

Artt. 41, 44

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Revisione delle soglie al di sotto delle quali gli appalti potranno essere affidati senza gara

  • Si adottano stabilmente le soglie previste per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate previste nei decreti “semplificazioni” (d.l. n. 76/2020 e n. 77/2021):

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 [Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti], salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II, previa adeguata motivazione;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

  • Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l'affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo.
  • Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.

Artt. 48-55

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Revisione dei prezzi

  • Obbligo di inserire delle clausole di revisione prezzi nel caso di variazioni del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire
  • si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT

Art. 60

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Stazioni appaltanti

  • Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (art. 62)
  • Qualificazione delle stazioni appaltanti: Unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, Provincie e Città metropolitane, Comuni capoluogo di provincia e Regioni iscritte di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate dell'ANAC (art. 63)

Artt. 62-64

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Trasparenza delle procedure di affidamento e accesso ai relativi atti per i concorrenti non definitivamente esclusi

Artt. 83-90

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Artt. 83, 84 e 85 efficaci dal 1° gennaio 2024

Cause di esclusione

  • Illecito professionale grave: riformulato in sede di approvazione definitiva, in particolare eliminando la possibilità di operare l'esclusione per «ogni altro atto o fatto dai quali si desuma la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente», elenca gli elementi e quindi i reati da cui desumere l'illecito grave, permanendo comunque la facoltà di operare l'esclusione anche sulla base di provvedimenti giurisdizionali non definitivi (art. 98)

Artt. 94-98

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Introduzione del c.d. “subappalto a cascata”

  • Adeguato alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso

Artt. 119, 188

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Art. 119, comma 5, efficace dal 1° gennaio 2024

Settori speciali

  • Maggiore flessibilità
  • Poteri di autorganizzazione per le imprese per le imprese pubbliche e i privati titolari di diritti speciali o esclusivi
  • Stazioni appaltanti possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e la suddivisione in lotti senza obbligo di motivazione aggravata

Artt. 141-152

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Partenariato pubblico-privato

  • Per le opere complesse si prevede il "general contractor"
  • Ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti

Diritto di prelazione per il promotore

Artt. 174-208 (intero Libro IV)

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Riordino delle competenze dell'ANAC

  • Eliminazione delle Linee guida
  • Rafforzamento delle funzioni sanzionatorie e la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, compreso l'elenco dei soggetti aggregatori, nonché l'anagrafe degli operatori economici

Artt. 220, 221-223

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Decorrenza dei termini di impugnazione

Art. 209

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

Inserimento nel Codice della disciplina del Collegio consultivo tecnico

Art. 215

Entrata in vigore 1° aprile 2023/Efficacia dal 1° luglio 2023

TIMELINE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

1° aprile 2023

Dal 1° aprile 2023

al 30 giugno 2023

Dal 1° luglio 2023

Dal 1° gennaio 2024

Entrata in vigore del nuovo Codice

Abrogazione del vecchio Codice (D.lgs. n. 50/2016)

A tutti i procedimenti continua ad applicarsi il vecchio Codice

Acquistano efficacia le norme del nuovo Codice, ad eccezione delle norme indicate nell'art. 225 (*)

Le norme del vecchio Codice continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (art. 226) (**)

(*) Acquistano efficacia gli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 81, 83, 84 e 85, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6

DISCIPLINA TRANSITORIA (punti principali)

  • Fino alla data del 31 dicembre 2023, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
  • Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016.
  • Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessantagiorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante.
  • Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  • Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85.
  • Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);

c) all'accesso alla documentazione di gara;

d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;

e) alla presentazione delle offerte;

f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;

g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

  • Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all' articolo 6, comma 1, lettera c) dell'Allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

  • A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.
  • (**) A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per il testo del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, v. Nuovo Codice dei contratti pubblici: il testo in Gazzetta Ufficiale.