Fasi della procedura di project financing

Davide Cicu
30 Marzo 2023

Nelle procedure di project financing occorre tenere distinte la fase preliminare dell'individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all'affidamento della concessione atteso che, mentre quest'ultima presenta i caratteri della gara soggetta ai principi comunitari e nazionali dell'evidenza pubblica, la scelta del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore.

La proposta del progetto di finanza.Un operatore economico ha propostoricorso al TAR avverso una nota comunalecon cui il Responsabile del competente servizio dirigenziale confermava l'improcedibilità – già comunicata con precedente nota – della proposta di partenariato pubblico privato avanzata, ai sensi dell'art. 185, comma 15, D.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del nuovo ampliamento del cimitero cittadino, nonché avverso la deliberazione di giunta comunale con cui veniva approvato il progetto di project financing relativo all'ampliamento della struttura in questione presentato dalla società controinteressata.

Secondo l'Amministrazione, il progetto censurato non si era limitato alla sola progettazione e realizzazione di opere di ampliamento cimiteriale, estendendosi anche alla gestione dei servizi ivi operanti, in contrasto con lo svolgimento del servizio in modalità “in house” da parte di una Società partecipata e stante l'assenza di manifestazioni di volontà da parte dell'Ente nel senso di affidare in concessione anche l'esecuzione dei servizi cimiteriali, decisione questa che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere assunta dal RUP, rientrando tra le competenze del Consiglio Comunale.

Il comune ha quindi ribadito la volontà di mantenere ferma la gestione diretta del servizio, tramite società partecipata, nonché l'impossibilità di affidare, tramite project financing, la realizzazione dei loculi in quanto previsti dal programma triennale delle opere pubbliche non sotto forma di concessione di lavori, bensì di appalto di lavori.

L'ampia discrezionalità amministrativa. La fattispecie oggetto di causa attiene ad un procedimento di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 D.lgs. n. 50/2016 concernente una proposta di partenariato relativa ad opere di completamento e gestione dei servizi cimiteriali comunali.

Nella procedura di project financing la fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da un'amplissima discrezionalità amministrativa, tale da non potere essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore e che lo scopo finale dell'intera procedura, interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore, è l'aggiudicazione della concessione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Pertanto, il primo segmento procedimentale del project financing si connota non già in termini di concorsualità (id est, di gara comparativa finalizzata alla individuazione di un vincitore); in questa fase, ciò che rileva è l'interesse della Amministrazione ad includere le opere e i servizi proposti dal privato negli strumenti di programmazione, all'uopo nominando "promotore" il soggetto imprenditoriale il cui progetto sia risultato maggiormente aderente ai desiderata dell'ente.

Infondatezza del ricorso. Nel caso di specie, sulla base delle suindicate premesse, il TAR giudicante ha riscontrato che gli atti impugnati concernessero la fase pre-procedimentale di un progetto di finanza ad iniziativa privata, ossia una fase connotata da elevata discrezionalità non sindacabile nel merito, a fronte della quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine.

Sicché, secondo il Collegio Amministrativo, l'amministrazione resistente ha legittimamente respinto il progetto di fattibilità presentato dalla ricorrente, con valutazione scevra dalle censure di difetto di istruttoria, travisamento disparità di trattamento, sviamento ed erronea valutazione dei fatti mosse in tutti gli atti di gravame.

Al contrario, l'operato dell'ente locale appare quantomai connotato da coerenza e logicità posto che, sin dalla prima comunicazione di improcedibilità, il comune ha manifestato tutti i profili che rendevano il progetto di fattibilità presentato non rispondente all'interesse pubblico espresso dalla compagine amministrativa.

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