Notifica della sentenza d'appello via PEC: cosa può fare l'avvocato privo del titolo di cassazionista?
30 Marzo 2023
Nel caso in esame, l'eccezione di tardività del ricorso in oggetto è fondata. Risulta in atti l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata in data 30 ottobre 2017 a mezzo PEC, mentre il ricorso è stato notificato il 23 febbraio 2018, oltre il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c. Il Collegio ricorda a riguardo che «la notificazione telematica del duplicato informatico della sentenza emessa è idonea al decorso del termine breve per l'impugnazione».
Inoltre, in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, «la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati: salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato» (Cass. n. 6912/2022; Cass. n. 20039/2020; Cass. n. 9897/2019), nell'ambito del più generale principio secondo cui, «in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC ed una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, ogni prova contraria è posta a carico del destinatario, al quale, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova stessa» (Cass. n. 15001/2021).
Ne consegue che «il difensore del precedente grado di giudizio in appello, ove pure in quel momento non iscritto all'albo degli avvocati patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, abbia il potere di notificare via P.E.C. al difensore della controparte la sentenza di appello, allo scopo di veder decorrere il termine per l'impugnazione ed ottenere il passaggio in giudicato della sentenza, in adempimento dei propri obblighi di cui alla precedente fase. Infatti, tale attività ben può essere posta in essere dal procuratore dotato di rappresentanza nel giudizio di merito, il quale dunque può anche essere privo del titolo di “cassazionista” e che peraltro, pur esaurito il grado di giudizio di merito rispetto al quale era stata conferita la procura, può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti che si riferiscono a quel grado di giudizio».
(Fonte: Diritto e Giustizia) |