Fallimento a seguito di concordato: prededucibilità dei canoni scaduti di locazione non autorizzata

La Redazione
31 Marzo 2023

Il Tribunale di Monza, statuendo sulla opposizione allo stato passivo di un fallimento, richiamata la nozione di consecutio tra procedure, affronta la questione della prededuzione di crediti sorti in conseguenza di atti di straordinaria amministrazione non originariamente autorizzati.

I giudici della terza Sezione civile del Tribunale di Monza si sono pronunciati, con decreto del 27 gennaio 2023, sulla opposizione avverso lo stato passivo di un fallimento proposta da un creditore, locatore di un bene immobile condotto dalla società, poi fallita, per l'esercizio dell'impresa.

Giova, al fine di meglio comprendere la decisione del Tribunale, ripercorrere brevemente le pregresse vicende processuali.

Con ricorso ex art. 161 c. 6 l. fall., la società depositava domanda di concordato “in bianco”. Poco dopo, la medesima società richiedeva, ai sensi dell'art. 169-bis l. fall., l'autorizzazione alla sospensione di alcuni contratti di locazione stipulati per l'esercizio dell'impresa, tra i quali quello stipulato con la futura opponente. Il Tribunale autorizzava la suddetta sospensione, poi prorogando tale autorizzazione per un periodo ulteriore. Successivamente, in seguito alla rinuncia alla domanda di preconcordato già depositata, il Tribunale dichiarava il fallimento della società.

Si insinuava al passivo la creditrice, avanzando un credito corrispondente a circa euro 100.000, da ammettersi in prededuzione e al privilegio ex art. 2746 c.c., per canoni di locazione insoluti relativi ad un periodo comprendente tanto il periodo di concordato, ivi compreso quello della accordata sospensione, tanto quello posteriore alla dichiarazione di fallimento.

La domanda di insinuazione veniva parzialmente accolta dal Giudice delegato, che ammetteva, in prededuzione, una somma pari a circa euro 80.000, con corrispondente esclusione di un importo pari ai canoni di locazione relativi al periodo di sospensione del contratto di locazione ex art. 169-bis l. fall.

La società creditrice proponeva pertanto opposizione deducendo quattro motivi. Di essi, in questa sede, interessa il primo: illegittimità dell'esclusione dei canoni maturati nel periodo di sospensione “endo concordataria” dei contratti ex art. 169- bis l. fall., in quanto tale esclusione presupporrebbe il mantenimento, nel successivo fallimento, degli effetti dei provvedimenti di sospensione dei contratti assunti nel periodo concordatario in assenza di qualsiasi norma giuridica che lo consenta. Secondo l'opponente, con la rinuncia al concordato in bianco verrebbe meno la proposta concordataria e dunque la causa stessa dell'istituto della sospensione, che quindi non sarebbe efficace nel successivo fallimento, a nulla rilevando la mera consecuzione di procedure. Veniva aggiunto, poi, in sede di prima udienza di comparizione, che il sacrificio imposto dal creditore con la sospensione dei contratti ex art. 169-bis l. fall. sarebbe giustificabile solo in virtù della buona riuscita della proposta di risoluzione della crisi e non di apertura del fallimento.

In altre parole, l'opponente, rivendicando la prededucibilità dell'intero credito sulla base della pendenza del contratto di locazione alla data del deposito della domanda preconcordataria, chiede l'ammissione anche dei canoni maturati durante la sospensione ex art. 169-bis l. fall.

Il Tribunale, operando un ribaltamento dei termini della questione, ha ritenuto infondato tale primo motivo di opposizione, sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, segnalata la ricostruzione sistematica dell'istituto della prededuzione svolta dalla sentenza Cass. SU 31 dicembre 2021 n. 42093, i Giudici sottolineano come a tale istituto sia stata riconosciuta una inedita persistenza anche in caso di consecutio tra procedure. Quest'ultima, che trova la propria disciplina in alcune esplicite disposizioni normative (art. 69-bis, 168, 169, art. 169-bis l. fall.), presuppone l'esistenza di un fenomeno giuridico unitario da disciplinare uniformemente, per identità del soggetto (l'imprenditore è il medesimo), e di requisito oggettivo (medesima crisi o insolvenza ossia, in ultima analisi, medesimo indebitamento).

Ritenuto che la prededuzione invocata dalla creditrice sia da ricondurre alla fattispecie di prededuzione di fonte legale, e in particolare alla norma dettata dall'art. 161 c. 6 l. fall., il Tribunale lombardo segnala come da tale norma si evinca che la prededuzione di fonte legale spetta per tutti i crediti commerciali sorti nell'ambito di attività di ordinaria amministrazione e, per i crediti sorti nell'ambito di attività di straordinaria amministrazione, ove vi sia l'autorizzazione del Tribunale.

La prededuzione, peraltro, a prescindere dal fatto che origini da atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, viene meno nel caso in cui sopravvenga l'autorizzazione alla sospensione (o scioglimento) del contratto. Ciò, sostengono i Giudici, in forza del dettato dell'art. 169-bis c. 2, secondo periodo l. fall. che, in caso di scioglimento o sospensione del contratto, attribuisce al contraente un indennizzo, soddisfatto come credito anteriore al concordato, “ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 161”. È chiaro però, precisano i Giudici, che, nel successivo fallimento, non sia impedita la valorizzazione della motivazione del Tribunale già fatta in sede di preconcordato, al fine della verifica della sussistenza dei fatti costitutivi della prededuzione richiesta la cui prova grava sul debitore.

Premesso tutto ciò, tuttavia, si legge nella pronuncia che la prosecuzione dell'efficacia del contratto di locazione per tutta la durata della procedura prenotativa, e la sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, “colloca la prosecuzione degli effetti del contratto di locazione fuori dal perimetro dell'ordinaria amministrazione”, richiedendo, pertanto, una autorizzazione che, nel caso di specie, non è stata richiesta dalla società.

Il Tribunale evidenzia che, pertanto, la eventuale consecutività della procedura fallimentare a quella prenotativa, nella quale il credito è sorto, e in particolare la idoneità della rinuncia alla domanda prenotativa ad eliminare l'efficacia dei provvedimenti del tribunale, non è rilevante. Infatti, solo ove il credito sorga con l'attributo della prededuttività nella procedura prenotativa può poi affrontarsi il tema della sua persistenza nella procedura consecutiva.

Il motivo di opposizione, che “dava per scontato” il carattere prededucibile del credito, viene quindi ritenuto infondato proprio nella parte in cui viene richiesta l'ammissione in prededuzione, rendendo superfluo l'esame circa la persistenza della prededucibilità nel passaggio alla procedura fallimentare.