La strada verso il processo telematico ed il ritorno alle copie cartacee, senza più l'ufficio delle impugnazioni fuori sede
03 Aprile 2023
Che la strada verso il digitale sia, ormai, irreversibile è testimoniato dalla:
Per permettere e consentire la transizione verso il nuovo atto che sarà esclusivamente digitale e depositato telematicamente, è stato previsto un regime differenziato di entrata in vigore delle disposizioni che attengono al processo penale telematico e una disciplina transitoria. Il tutto in attesa dell'approvazione, entro il 31.12.2023, di un decreto del Ministro della giustizia (e un successivo regolamento), con il quale «sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto». Tanto premesso, con riferimento al deposito degli atti penali e, in particolare, delle impugnazioni, è stata:
La disciplina transitoria, come osservato nelle premesse, presenta, purtroppo delle evidenti criticità che rasentano la pura illogicità normativa. In particolare, nella disciplina transitoria:
Tale disposizione comporta delle gravi ripercussioni e problemi operativi quotidiani, salvo far pagare agli assistiti ulteriori oneri, soprattutto per le impugnazioni fuori sede. E ciò in quanto, avendo abrogato, con effetto immediato, le norme in tema di impugnazioni fuori sede e di spedizione dell'impugnazione ed avendo, al tempo stesso, sancito l'ultrattività dell'art. 164 disp att. in ordine alle copie da depositare unitamente all'impugnazione, si crea un'evidente criticità per la difesa, costretta a doversi fisicamente recare presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento a depositare l'impugnazione. Tale, inverosimile, realtà è stata oggi confermata da una circolare del Ministero della Giustizia in tema di deposito delle impugnazioni trasmesse con modalità telematiche. Era stato chiesto al Ministero di specificare se, anche per i depositi telematici, sarebbe stato necessario presentare “fisicamente” le copie cartacee previste dall'art. 164 disp. att. c.p.p., oppure se l'ultrattività della norma riguardasse esclusivamente i depositi in forma analogica. In particolare, il Ministero ha replicato che l'art. 164 disp. att. c.p.p. resta applicabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l'atto d'impugnazione sia stato trasmesso tramite posta elettronica certificata e che in caso di mancato deposito delle copie prescritte dalla legge, l'ufficio applicherà la disposizione di cui all'art. 272 d.P.R. n. 115/2002 per recuperare i costi sostenuti per effettuare le copie e evitare danni erariali. Si tratta di un'interpretazione che non si ritiene logica con:
Un'interpretazione che, di fatto, rende completamente superflua la norma transitoria sulla possibilità di depositare telematicamente le impugnazioni, in quanto sarà comunque necessario produrre le copie richieste dall'(abrogato) art. 164 disp. att. c.p.p. In conclusione, ci troviamo di fronte ad una disciplina che dovrebbe consentire una transizione verso il digitale e che, invece, concretamente, comporta un inaccettabile ritorno all'analogico.
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