Il MIAS per la soppressione delle Prefetture in Sicilia: inammissibile l'azione avverso il silenzio per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana

Silvia Lazzari
04 Aprile 2023

Il presente contributo approfondisce la sentenza del TAR Sicilia n. 655/2023 sull'inammissibilità dell'azione promossa ex art. 31, co.1 e 117 c.pa., avverso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'attuazione delle disposizioni dello Statuto della Regione Siciliana (artt. 15, 20, 21 e 31) in materia di ordine e pubblica sicurezza.
Massima

Il TAR Sicilia, sulla scia delle pronunce della Corte Costituzionale n. 131/1963 e n. 55/2001, ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio esperita dal Movimento per l'indipendenza e l'autonomia della Sicilia, al fine di ottenere la condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere all'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, sopprimendo le Prefetture o, in subordine, sottraendo loro qualsiasi funzione in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, attribuite dallo Statuto al Presidente della Regione e agli assessori regionali.

Il caso

Il Movimento per l'indipendenza e l'autonomia della Sicilia (di seguito, il “MIAS”), movimento senza scopo di lucro costituito con la finalità principale di favorire il raggiungimento dell'indipendenza politica della Sicilia mediante l'applicazione integrale dello Statuto della Regione Siciliana (R.d.lgs., convertito nella l. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2, di seguito lo “Statuto”), in data 29 marzo 2022 ha notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Presidente della Regione Siciliana e al Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana un atto di significazione, invito e diffida a provvedere, intimando di dare attuazione entro trenta giorni, alle disposizioni dello Statuto in materia di ordine e pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 15, 20, 21 e 31.

Davanti al silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in relazione alla diffida a provvedere, il ricorrente impugnava il silenzio chiedendone l'annullamento e chiedeva contestualmente la declaratoria dell'obbligo delle intimate amministrazioni di provvedere sull'atto di diffida, con conseguente nomina di un Commissario ad acta e, da ultimo, il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illegittimo silenzio.

Costituitesi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Sicilia in favore del TAR Lazio e hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito, stante la manifesta inammissibilità dell'istanza di parte.

La questione

Il MIAS, con il primo motivo di ricorso, lamenta in particolare la mancata attuazione dell'art. 15 dello Statuto che recita: “le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali princìpi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”.

Ritenendo detto articolo immediatamente applicabile, il ricorrente si duole del fatto che la sua applicazione dovrebbe comportare la soppressione delle Prefetture o, quantomeno, la sottrazione alle stesse delle funzioni in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, in quanto attribuite al Presidente della Regione e agli Assessori regionali dagli articoli 20, 21 e 31 dello Statuto regionale siciliano.

Con il secondo motivo di ricorso, sempre motivando circa la soppressione delle Prefetture come conseguenza della piena attuazione dello Statuto, il MIAS lamenta la mancata attuazione dell'art. 31 dello Statuto che, al comma 1, affida al presidente della Regione il mantenimento dell'ordine pubblico, recitando: “al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale”.

Le soluzioni giuridiche

Respinta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno, trovando applicazione il criterio degli effetti diretti dell'atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1, seconda parte, c.p.a., il TAR Sicilia ha dichiarato l'inammissibilità dell'esperita azione avverso il silenzio, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria e compensazione delle spese di giudizio, dati i profili di novità della questione.

Tuttavia, il TAR Sicilia si è spinto oltre la semplice declaratoria di inammissibilità, pronunciandosi anche sull'infondatezza della pretesa, che in relazione al primo motivo di ricorso deriverebbe dal fatto che la disposizione di cui l'art. 15, primo comma, dello Statuto, ritenuta non immediatamente applicabile al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, nel fare riferimento alla soppressione nell'ambito della Regione Siciliana delle circoscrizioni provinciali e, con esse degli organi ed enti pubblici che ne derivano, non può essere ritenuta applicabile alle Prefetture, in quanto “non attiene in alcun modo agli organi intesi come ripartizione di decentramento statale”.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte, ricordando come la materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale” spetti alla legislazione esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. h), Cost.), ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, che avevano già accertato come “la funzione di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio della Regione è attribuita dall'art. 31 dello Statuto siciliano al Presidente della Regione nella qualità di organo dello Stato.

Ma può ritenersi ugualmente certo che il Presidente non può esercitare questa funzione mediante uffici ed organi della Regione”, questo in quanto resta comunque distinta “la figura della presidenza della Regione, come organo di questa ultima, da quella del Presidente della Regione, come ufficio pubblico con distinte funzioni, di organo regionale e di organo statale; o, in altre parole, come organo di due enti diversi, ciascuno con proprio ordinamento e con propria organizzazione” (Corte cost. n. 131/1963, nonché C.G.A., in sede giurisd., 17 ottobre 2022, n. 1052). Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo escluso che il Presidente della Regione Siciliana, in base al citato art. 31 dello Statuto, possa svolgere le funzioni di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico mediante organi o uffici regionali, in quanto “la disposizione stabilisce espressamente che tali funzioni debbono essere svolte «a mezzo della Polizia dello Stato»” (Corte cost., n. 55/2001).

Sulla base del citato orientamento della Corte costituzionale, il TAR Sicilia ha concluso che il mancato esercizio delle peculiari competenze di cui all'art. 31 dello Statuto da parte del Presidente della Regione, non dipende dalla mancata soppressione delle Prefetture o dall'eliminazione in capo alle stesse delle competenze in materia di ordine pubblico. Da ultimo, il TAR Sicilia ha dichiarato l'irrilevanza della questione relativa alla natura degli atti adottati dalla Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello stesso Statuto, che sarebbe incaricata di determinare le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione dello Statuto, in quanto detto organo è destinato a predisporre una proposta di norme attuative dello Statuto, rispetto alle quali risulta ammissibile l'azione avverso il silenzio.

Osservazioni

Come evidenziato il TAR Sicilia ha voluto pronunciarsi anche sull'infondatezza della pretesa fornendo un'interpretazione degli articoli 15, 31 e 43 dello Statuto in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale. La questione in oggetto, anche alla luce delle forti posizioni sostenute dal MIAS, sembra avere un carattere marcatamente storico e politico, che va a sottolineare un difficile coordinamento tra la Costituzione italiana e l'attuazione dello Statuto siciliano. Sembra, dunque, rilevante continuare a monitorare la questione, atteso che il MIAS, che aveva già presentato nel gennaio 2020 un'interrogazione al Presidente della Regione e all'Assessore per gli Enti locali e la Funzione pubblica avente ad oggetto “Chiarimenti circa la sussistenza delle prefetture sul territorio regionale” (Cons. reg. Vincenzo Figuccia), si è dichiarato pronto a proseguire il giudizio.