L'audizione del beneficiario di ads come adempimento essenziale, strumento prezioso e imprescindibile

04 Aprile 2023

Una importante ordinanza della Corte di Cassazione consente di riflettere sulla essenzialità e imprescindibilità dell'audizione del beneficiario dell'Amministrazione di sostegno. La garanzia, per quest'ultimo, del diritto di essere sentito personalmente assume così decisivo rilievo non solo sul piano della “procedura” ma in quanto idonea, sul piano sostanziale, a rispettare la dignità del soggetto, valorizzando tutte le sue capacità e salvaguardando la sua autodeterminazione, così solo potendosi raggiungere e realizzare lo scopo della misura di protezione.
Massima

L'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno rappresenta un adempimento essenziale della procedura in esame, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi sia sottoposta in ragione di una qualche disabilità, ma anche perché funzionale alla realizzazione dello scopo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, che è quello di accertare la ricorrenza dei relativi presupposti in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle concrete – e attuali – condizioni di menomazione fisica o psichica del beneficiario, sia rispetto alla loro incidenza sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, al fine di perimetrare i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, dovendo la misura risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. È dunque evidente che a tali fini va accertata la volontà del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate dal giudice.

Il caso

La vicenda trae origine dal decreto con cui la Corte di Appello di Potenza rigettava il reclamo, proposto da uno dei genitori, avverso il provvedimento con cui il Giudice Tutelare del Tribunale di Lagonegro nominava – senza l'audizione della beneficiaria (figlia maggiorenne) – amministratore di sostegno un soggetto estraneo all'ambito familiare.

In particolare, detta nominava avveniva, a sua volta, a seguito del rigetto del ricorso per interdizione, nel corso del cui procedimento l'interessata dalla misura di protezione era stata precedentemente sentita.

La questione

La questione principale ed assorbente della pronuncia in commento può essere così riassunta: l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno rappresenta un adempimento essenziale anche laddove all'audizione dell'interessato si è provveduto nel corso di un pregresso procedimento per interdizione?

Le altre due problematiche affrontate – e strumentali alla risoluzione del quesito fondamentale – riguardano poi il modo in cui l'ascolto dell'interessato si riflette ed incide sui criteri legali di scelta dell'amministratore di sostegno e sulle limitazioni delle capacità del beneficiario. Innanzi tutto: come si può, in concreto, garantire di conservare il più possibile la capacità di agire del beneficiario della misura? Inoltre: l'interesse del beneficiario deve essere quello di avere accanto, anziché un estraneo (sia pure esperto e qualificato) un proprio familiare e specialmente uno dei genitori? Ed in che modo rilevano, ai fini della scelta, i rapporti conflittuali tra i genitori stessi nelle scelte di un figlio?

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia non si occupa dei rapporti tra amministrazione di sostegno da un lato e interdizione e inabilitazione dall'altro; ma il “caso” alla base della pronuncia risente dell'art. 418 c.c.: prima di pronunciare l'interdizione (o inabilitazione), occorre del resto valutare l'eventuale conformità alle esigenze del destinatario all'amministrazione di sostegno, istituto maggiormente flessibile, duttile ed agile (U. Roma, L'Amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l'interdizione, in NGCC., 2004, pp. 993 ss.).

Come noto, infatti, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento giuridico – a livello culturale è risalente la «battaglia ideale e di civiltà protratta per molti anni» (R. Masoni, Un decennio di amministrazione di sostegno: nuove esigenze, nuove risposte, in Dir. fam. Pers., 3/2014 pp. 1127 ss.) da autorevole dottrina (P. Cendon, Infermi di mente e altri “disabili” in una proposta di riforma del codice civile, in Giur. it., 1988, pp. 118 e ss.; P. Cendon, Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione, Napoli, 1988; P. Cendon, P. Rossi, L'amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Padova, 2009; R. Masoni, Il contributo di Guido Stanzani all'amministrazione di sostegno, in Dir. fam. Pers., 1/2013 pp. 1 ss.) – dall'ampia e organica riforma attuata con legge 9 gennaio 2004 n. 6, tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (così Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4709).

Ebbene, partendo dal dato normativo nazionale (art. 407, comma 2, c.c.) e sovranazionale (artt. 1 e 2 della Legge 3 marzo 2009, n. 18, di ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York del 13.12.2006), la Corte di Cassazione afferma che «l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno rappresenta un adempimento essenziale della procedura in esame».

La norma codicistica, invero, prevede espressamente – ai fini che maggiormente interessano in questa sede – che «il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce» e «deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa» (art. 407, comma 2, c.c.).

Nella medesima prospettiva, si evidenzia da un lato come “scopo” della Convenzione «è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità» (art. 1, Convenzione); e, dall'altro che vengano assicurate misure relative all'esercizio della capacità giuridica tali da fornire «adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani». A tal fine si specifica come queste garanzie debbano «assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone» (art. 12, par. 4, Convenzione).

In tale contesto, l'audizione personale del beneficiario della misura di protezione è requisito imprescindibile; non pare inutile sottolineare, nuovamente, come si «deve sentire personalmente la persona», si «deve tener conto … dei bisogni e delle richieste di questa» e come le misure adottate debbano rispettare «i diritti, la volontà e le preferenze della persona».

L'ascolto del soggetto – negli snodi argomentativi della pronuncia in commento – costituisce dunque «adempimento essenziale» in quanto «rispettoso della dignità della persona» e «strumentale» allo scopo dell'istituto, «che è quello di accertare la ricorrenza dei relativi presupposti in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle concrete – e attuali – condizioni di menomazione fisica o psichica del beneficiario, sia rispetto alla loro incidenza sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, al fine di perimetrare i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, dovendo la misura risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona» (Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1667); e ciò specialmente attraverso una interpretazione delle norme che valorizzi tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale del soggetto (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21985).

Del resto, la necessità di sentire personalmente il beneficiario assume, pure in altri precedenti giurisprudenziali puntualmente richiamati, un fondamentale rilievo.

In materia di provvedimenti di modifica o integrazione delle decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno si è infatti detto che essi non richiedono l'audizione personale del beneficiario, la quale viceversa viene «prevista dall'art. 407 c.c., comma 2, soltanto ai fini della nomina dell'amministratore» (Cass. civ., sez. I, 01 settembre 2022, n. 25855).

Parimenti, non può sottacersi come l'audizione assume anche particolare pregnanza per accertare, eventualmente, «la volontà contraria all'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno», la quale ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in debita considerazione onde privilegiare, tra l'altro, il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata (Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2022, n. 21887; A. Lestini, Amministrazione di sostegno, sistema di deleghe e rete familiare, in Ratio Iuris, 2022). Inoltre, e nella medesima direzione, si è altrove detto che le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza (Cass. civ., sez. I, 02 novembre 2022, n. 32321).

L'audizione del beneficiario, ancora, risulta «centrale nell'ambito del procedimento» al fine di giungere all'adozione «di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, anche se la volontà espressa dal beneficiario non appare decisiva in relazione all'esito del procedimento di apertura della amministrazione di sostegno» (Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2022, n. 10483).

Si comprende, pertanto il senso onnicomprensivo della affermazione secondo cui per l'adozione della misura «va accertata la volontà del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate dal giudice».

Così impostato il discorso, è del tutto evidente come una precedente audizione (nel caso di specie risalente ad un anno e mezzo prima) effettuata nel diverso procedimento per interdizione, non appare sufficiente ai fini della emissione di un decreto di nomina dell'amministratore di sostegno; così, la beneficiaria avrebbe dovuto essere (nuovamente) sentita proprio per cogliere le specifiche condizioni psico-fisiche e calibrare al meglio sulle esigenze concrete i provvedimenti da adottare, tenendo ovviamente conto – seppure «nei limiti del possibile» – della sua volontà.

La Corte di Cassazione, come anticipato, coglie l'inscindibile nesso che lega l'audizione del soggetto agli altri profili segnalati e segnatamente all'individuazione della persona più adeguata ad assumere i relativi compiti e poteri, da misurare e calibrare «secondo lo stretto necessario».

Anche in questo caso, l'ordinanza parte dal testo della norma (art. 408 c.c.): nella scelta dell'amministratore di sostegno «il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata».

Preferisce, certo ove possibile, un soggetto legato – seppure in senso ampio – da vincoli familiari o comunque affettivi. Nessun obbligo, dunque; ma attraverso l'audizione sarà pur sempre «possibile verificare l'effettiva volontà della beneficiaria … o eventualmente accertarne in modo appropriato la capacità di intendere e di volere».

La sussistenza di una «conflittualità tra i genitori», anche “accesa” non può, quindi, di per sé e per sé solo portare o rendere opportuna la nomina di un terzo, estraneo alla cerchia familiare o «dei soggetti resisi disponibili (madre, amici e affini dei genitori)».

L'audizione, da ultimo, è fondamentale («strumento prezioso, e perciò imprescindibile», vi si legge nella motivazione) anche per perimetrare correttamente le limitazioni della capacità del beneficiario.

Come è ovvio, scopo dell'amministrazione di sostegno è proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di farlo (Cass. civ., 27 settembre 2017, n. 22602), mediante uno strumento di assistenza volto a sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire del beneficiario, in ciò distinguendosi dagli altri istituti a tutela degli incapaci, di carattere residuale (ed indicati come «forme obsolete e inadeguate di protezione giuridica»: C.M. Bianca, Diritto Civile, La norma giuridica. I soggetti, I, Milano, 2002), quali l'interdizione e l'inabilitazione. Esiste infatti – si legge ancora nella parte motiva della pronuncia – un principio generale riconducibile all'art. 2 Cost., che impone di rispettare la sfera di libera volizione dell'amministrato e di conservarne il più possibile la capacità di agire; sicché la «tutela dei diritti dei più fragili» non potrebbe che passare, necessariamente, «attraverso la valorizzazione della loro dignità e l'adozione di provvedimenti “su misura” (tailor made), proporzionati e adeguati alle effettive, concrete ed attuali esigenze del beneficiario, con l'obbiettivo di salvaguardare, sempre nei limiti del possibile, la capacità e l'autodeterminazione della persona».

E, tale unitario risultato si raggiunge proprio con l'audizione dell'interessato.

Osservazioni

L'audizione del beneficiario si presenta, in particolare, come «adempimento essenziale», «strumento prezioso» ed «imprescindibile».

L'audizione, nella «forma di dialogo tra il beneficiario e il Giudice tutelare, rappresenta il momento topico del procedimento», poiché consente di manifestare richieste ed esaminare gli interessi, le esigenze di protezione ed i bisogni dell'interessato (S. Aceto, Si può aprire l'ads per la sola cura della persona e in assenza dell'audizione (diretta) del beneficiario?, in IUS Famiglie (www.ius.giuffrefl.it), 2018).

Come emerso in talune pronunce di merito (Trib. Piacenza, 16 settembre 2008), allora, solo in ragione delle peculiari condizioni del soggetto, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno può essere reso anche senza la diretta audizione del beneficiario da parte del Giudice Tutelare. Pertanto, laddove sussistano motivi giustificati e, quindi, in casi determinati (tra i quali ben può rientrare lo stato di salute del beneficiario), tali da rendere inutile l'incombente probatorio, deve ritenersi che possa venire meno l'obbligo del Giudice di sentire personalmente l'interessato; e, ciò, ovviamente e a maggior ragione, al pari di quelle situazioni (che non possono pregiudicare neppure i procedimenti per interdizione e inabilitazione: Corte cost., 31 marzo 1988, n. 382), di irreperibilità o rifiuto cosciente e volontario di essere sentito.

Peraltro, come pure rilevato (Trib. Piacenza, 16 settembre 2008), la non necessità dell'audizione del beneficiario incapace di rapportarsi con terzi dal punto di vista comunicativo, è stata argomentata anche muovendo da uno scrutinio della ratio legis posta alla base dell'istituto, «atteso che l'incombente procedurale è finalizzato alla diretta conoscenza, da parte del Giudice, dei bisogni e delle richieste dell'amministrato» ed «è fondato logicamente sul presupposto fattuale che il beneficiario sia in grado di esprimere tali bisogni e richieste», onde la predetta audizione risulta necessaria solo ove l'interessato sia in grado di esprimere bisogni e richieste; del resto, anche a livello terminologico è stato spiegato come l'utilizzo del verbo “sentire” in luogo del termine “esame”, (viceversa impiegato in materia di interdizione od inabilitazione e tale da evocare «l'idea dell'osservazione cui viene sottoposta una persona per conoscerne lo stato») deponga nel senso indicato.

Da ultimo, tuttavia, non si può sottacere come in altra pronuncia (Cass. civ., sez. VI, 26 luglio 2018, n. 19866) sembrerebbe essere stato ritenuto equivalente “all'audizione” del beneficiario – di cui peraltro risultava documentata la gravità della sua situazione psico-sanitaria – la volontà manifestata nel ricorso di nominare quale Amministratore di sostegno un determinato soggetto.

L'inciso e la specificazione operata, pur apparendo determinante, fa comunque sorgere il dubbio sulla possibilità di discorrere di vero e proprio contrasto giurisprudenziale. La gravità della condizione del beneficiario, invero, come anticipato, ben può rientrare in quelle cause che escludono (come l'irreperibilità e il rifiuto) l'obbligatorietà dell'audizione; ma sostenere che «la circostanza secondo cui essa ricorrente non sarebbe stata sentita in merito al procedimento è smentita dal fatto stesso che nel ricorso … è dato atto che la stessa ha indicato al riguardo la madre come amministratore» (Cass. civ., sez. VI, 26 luglio 2018, n. 19866) determina in ogni caso una estensione delle ipotesi derogatorie all'ascolto del soggetto beneficiario.

Ne deriva come, in definitiva, l'audizione personale dell'amministrando ove questi sia capace di esprimere bisogni e richieste configura una condizione di procedibilità per la decisone nel merito del ricorso, cosicché il suo mancato espletamento determina la nullità del procedimento (così S. Aceto, Si può aprire l'ads per la sola cura della persona e in assenza dell'audizione (diretta) del beneficiario?, cit.).

Un'altra notazione riguarda, infine, la persona dell'amministratore di sostegno, la sua cultura, la sua sensibilità, la sua efficienza, la sua disponibilità. Compito difficile, perché molteplici, vari ed eterogenei “scogli” «attendono al varco l'amministratore»: «per poter decidere, un sostituto deve anzitutto conoscere, e ciò a maggior ragione su terreni come quelli dell'art. 404 c.c., dove ogni scelta è idonea a mettere in circolo aspetti personali»; e «conoscere, a sua volta, significherà essenzialmente comprendere, o almeno cercare di farlo: chi sia in effetti l'interessato, da dove venga, cosa vorrebbe realizzare nel futuro, con quali mezzi finanziari»; ancora emergono «relazioni complesse, inchieste delicate … oltretutto passaggi da rinnovare periodicamente», perché «col tempo le cose si modificano, dopo un po' l'interessato potrebbe aver cambiato opinione» (locuzioni di P. Cendon, Cosa, quando, come comunicare nell'amministrazione di sostegno, in Dir. fam., 2/2007, pp. 922 ss.).

Ecco allora che l'ordinanza da cui si sono prese le mosse, nel cassare il decreto impugnato, chiarisce aspetti problematici e tenta di segnare punti fermi; spiega, in effetti, come «attraverso l'audizione sarà … possibile verificare l'effettiva volontà della beneficiaria, come manifestata nella missiva prodotta dalla madre, o eventualmente accertarne in modo appropriato la capacità di intendere e di volere». E, ciò, piace ripetere, nella consapevolezza che «è certo che tutti vogliono e non vogliono qualcosa, in questa o in quella parte di sé» (P. Cendon, Cosa, quando, come comunicare nell'amministrazione di sostegno, cit.).

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